Ennio Alessandro Rossi

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Professionista
Tra le varie misure adottate dalla Manovra 2010 nel contrasto all’evasione fiscale e contributiva (articolo 19 del Dl 78/2010) spicca sicuramente la nuova serie di ostacoli alla commerciabilita’ dei fabbricati non in regola, vale a dire gli immobili mai denunciati al Catasto o quelli che con il tempo hanno subito variazioni mai comunicate.

Dal 1° luglio e’ infatti cambiato tutto, diventando obbligatorio indicare i riferimenti catastali dei beni immobili nazionali, contestualmente alla richiesta di registrazione dei contratti.

Adempimenti che possono essere assolti grazie ai due nuovi documenti approvati dall’Agenzia delle Entrate: la versione del modello 69 per la registrazione dei nuovi atti che e’ stato modificato con l’aggiunta del Quadro D riguardante i “Dati degli immobili” e il nuovo modello CDC che dovra’ essere utilizzato per la comunicazione dei dati catastali relativi a beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione o affitto gia’ registrati.
In altre parole, senza compilare i modelli sara’ impossibile registrare qualunque tipo di atto, dal momento che prima della stipula il notaio e’ tenuto a verificare se la piantina catastale presentata dal proprietario di casa corrisponda realmente a quella in possesso dell’Anagrafe Immobiliare Integrata. Essere proprietari di un immobile che non e’ catastalmente in regola significa, infatti, possedere un bene che non potrà mai più essere messe sul mercato, a meno di non procedere con la sua regolarizzazione.

E per quanto si trovassero in questa situazione ecco le indicazioni da seguire, disposte dall’Agenzia del Territorio che ha emanato la circolare 2/2010.

In primis, la normativa precisa che in presenza di difformita’ di scarsa rilevanza tra lo stato di fatto di un immobile e la sua configurazione catastale (spostamenti di porte, tramezzi ecc.) non e’ obbligatorio presentare la dichiarazione di variazione in catasto. Infatti, dato che gli interventi non vanno ad intaccare la rendita, bastera’ rilasciare un’attestazione di conformità’ dell’immobile.
Mentre l’obbligo di variazione sussiste dal 1° luglio in tutti i casi in cui l’intervento effettuato incide sullo stato e sulla consistenza dell'immobile, ridistribuendo i servizi interni o modificando il numero di vani. Ad esempio, vanno regolarizzate le trasformazione di balconi in verande chiuse, le trasformazione di sottotetti in ambienti abitabili, le costruzione di soppalchi, la realizzazione di un secondo bagno, lo spostamento della cucina in un altro ambiente o la divisione in due ambienti di uno di maggiori dimensioni.

In tutti questi casi, va ricordato che per le opere per le quali e’ stata gia’ presentata la Dia, ma non la variazione catastale basta rivolgersi ad un tecnico e richiedere la messa a punto della nuova planimetria dell’alloggio con un costo totale che oscilla intorno ai mille euro.

Se, invece, gli interventi sono stati effettuati senza richiedere il permesso del Comune (ovviamente non deve trattarsi di abusi edilizi), si puo’ ottenere la sanatoria se l’intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione della domanda. In questo caso il costo da affrontare sara’ maggiore.
 

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