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Membro Attivo
Buongiorno a tutti,

di fronte a un disaccordo sulla divisione in quote di una successione che implica anche immobili il mio legale mi ha consigliato di attendere che diventi operativo il nuovo istituto della mediazione civile, per risparmiare sui costi e tempi rispetto al normale processo civile.
chiederei cortesemente ragguagli a qualche esperto su quali possano essere i vantaggi concreti di questo nuovo istituto giuridico rispetto a una normale procedura di causa civile in materia di successione e i tempi/modi per la relativa operatività.
Grazie e complimenti per il sito.
 
Quando verrà reso effettivo l'istituto della mediazione la materia sopra indicata determinerà l'obbligatorietà di ricorrervi altrimenti non si potrà poi procedere avanti all'autorità giudiziaria. Il compito del mediatore sarà quello di trovare un accordo tra le parti e di esprimere un parere, che solo se accettato da entrambe le parti avrà valore di titolo esecutivo previo omologa dell'autorità giudiziaria. I tempi stabiliti sono al massimo in 4 mesi, le spese sono ridotte e in parte potranno essere deducibili. Inoltre gli importi fino a € 51.000 saranno esenti dall'imposta di registro. E' sostanzialmente un istituto finalizzato a decongestionare le pratiche delle magistratura ordinaria. Se l'accordo non viene raggiunto si procederà comunque in sede giudiziaria ordinaria, dove verrà penalizzata economicamente la parte che non ha aderito all'accordo ove il giudice ordinario emetta sentenza uguale o peggiorativa nei confronti della parte che non vi abbia aderito, anche se vittoriosa.
 
In casi simili è sicuramente opportuna la mediazione, perchè la causa per la divisione sarebbe molto lunga, costosa e, soprattutto, la causa di divisione, porta ad una divisione delle quote che, raramente possono essere acquistate da terzi e, quindi, serve solamente a regolarizzare gli assetti proprietari, ma non risolve la questione di fondo che è quella di portare ad una divisione effettiva dei beni. La mediazione, invece, essendo più "informale" di un vero giudizio, può portare ad un accordo più utile e concreto per le parti.

La controversia rientra sicuramente tra quelle che possono essere devolute alla mediazione civile facoltativa (le parti, cioè, possono decidere se promuovere direttamente la causa o prima tentare la mediazione).

Probabilmente rientrerà anche nella conciliaziopne "obbligatoria" (cioè quella che deve necessariamente essere esperita prima di iniziare una causa) quando entrerà in vigore.

A partire dal 20 marzo 2010, infatti, entrerà in vigore solamente la conciliazione "facoltativa" (che comprende anche le questioni da Lei prospettate), mentre l'entrata in vigore della conciliazione "obbligatoria" è stata recentemente rinviata di un anno e, quindi, al 2012.

La conciliazione facoltativa e obbligatoria sono disciplinate dal decreto legislativo n°28 del 4 marzo 2010, in cui potrà trovare le risposte ai Suoi e ad altri quesiti, per una maggiore infomazione è, poi, possibile visitare il sito del Ministero della Giustizia.
 
se sarete d'accordo tutti avrà un'utilità, ma se non tutti la condividono può essere anche una perdita di tempo, la sua validità si raggiunge con l'obbligatorietà ciao adimecasa:daccordo: (il tuo legale ti ha consigliato bene).
 
Per gianmachiavelli: la conciliazione obbligatoria di cui al d.lgs n. 28 del 4.3.2010 è stata rinviata al 2012 solo per le controversie di condominio o per il risarcimento di incidenti di auto o natanti (rinvio del 11.2.2011 comunicazione ASCA), per il resto le Commissioni si stanno riunendo per decidere sul da farsi.
 
Per luky: ti ringrazio per l'aggiornamento, non ero sicuro perchè ancora non ho trovato la norma che dispone il rinvio, pensavo che si trattasse, per ora, solo di "indiscrezioni" quasi sicure considerata l'avversione (penso, comunque, ingiustificata) all'istituto da parte di buona parte dell'avvocatura. Ti sarò molto grato se vorrai segnalarmi qualche dato normativo certo, è una questione che mi interessa molto.
 
Queste sono le materie su cui sarà obbligatorio ricorrere in prima istanza alla mediazione:
su chi vorrà ottenere tutela giurisdizionale in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari: l’onere, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, di esperire, dinanzi ad organismi (pubblici o privati) abilitati ed iscritti in un apposito registro, un procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione
 
segnalo a tutti che sul sito di altalex si riporta la notizia dell'approvazione in senato del d.l. milleproroghe, che prevede anche il rinvio dell'entrata in vigore della conciliazione obbligatoria per liti condominiali e incidenti stradali al 2012. Il resto dovrebbe entrare in vigore adesso e, cioè a metà marzo 2011. Ora il testo va alla Camera e poi si vedrà.
 
Per gianmachiavelli: la normativa è il d.lgs 28 del marzo 2010, per il resto (eventuali modifiche al testo) si dovrà aspettare le decisioni delle Commisioni riunite.
Per raflomb: le materie sulle quali sarà obbligatorio il giudizio (verbale trascritto dell'avvenuta procedura conciliativa con relativo risultato) del Conciliatore sono quelle da Lei citate, con esclusione riguardo alle liti condominiali ed incidenti ai veicoli e natanti per le quali è già certo il rinvio dell'entrata in vigore per il 2012. Mi permetto d ricordare che il tentativo di conciliazione si dà per effettuato anche se ha partecipato solo la "parte" o solo la "controparte", e successivamente si potrà rivolgere istanza giudiziale.
 
Vi ringrazio per tutti i vostri competenti interventi, che ho stampato or ora per ristudiarmeli con più calma....dopodichè se avrò ancora qualche dubbio vi riscriverò.
 

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