U

User_58406

Ospite
Ciao. Io e mia moglie siamo proprietari di 2 case in due comuni diversi, acquistate con le agevolazioni prima casa.
quella di mia moglie è adibita a casa vacanza con contratti transitori.
acquistata nel 2017, il comune ha ricevuto da parte ns la comunicazione di inizio attività non imprenditoriale, abbiamo sempre versato la tassa di soggiorno..solo che adesso L ufficio tributi si sveglia ed inoltra a lei il modellino F24 per pagare L IMU.
perché solo ora e non negli anni precedenti?
si appellano alla legge e al fatto che L agevolazione è prevista se il nucleo familiare risiede stabilmente, cosa che non succede locandolo la maggior parte dell’ anno.
essendo acconto e saldo, inoltre vorrei chiedere..se si concluderà la compravendita a fine giugno, anche il saldo IMU di dicembre dovrà essere pagato ?
grazie
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
L ufficio tributi si sveglia ed inoltra a lei il modellino F24 per pagare L IMU.
perché solo ora e non negli anni precedenti?
Perché non ne ha l'obbligo. E anche quando lo facesse, la responsabilità dell'esatto versamento dell'imposta rimane sempre a carico del contribuente. Per questo motivo l'invio dei modelli NON preclude l'eventuale attività di accertamento di imposte in tutto o in parte non versate.
anche il saldo IMU di dicembre dovrà essere pagato ?
I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno é eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
 
U

User_58406

Ospite
Perché non ne ha l'obbligo. E anche quando lo facesse, la responsabilità dell'esatto versamento dell'imposta rimane sempre a carico del contribuente. Per questo motivo l'invio dei modelli NON preclude l'eventuale attività di accertamento di imposte in tutto o in parte non versate.
I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno é eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
Ma se L appartamento venisse venduto a giugno/luglio, la rata di dicembre dovrà comunque essere versata ?
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
A mia conoscenza l IMU si vera per i mesi in cui il bene si è realmente posseduto. Ciascun mese viene considerato per intero quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni , per il mese in questione.
Chi ha ceduto l'immobile deve comunicare agli uffici comunali preposti la variazione avvenuta mediante apposito modello predisposto
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Ciascun mese viene considerato per intero quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni
Dal 2020 il criterio è questo:
Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Chi ha ceduto l'immobile deve comunicare agli uffici comunali preposti la variazione avvenuta mediante apposito modello predisposto
No, poiché la variazione è conoscibile dal Comune mediante l'accesso alla banca dati catastali.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Dal 2020 il criterio è questo:
Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
cambia di poco la sostanza di quello che indicavo
"Ciascun mese viene considerato per intero quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni , per il mese in questione. "

Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
l'importante è che
"l' IMU si vera versa per i mesi in cui il bene si è realmente posseduto. "
quindi se rogita a giugno .....a limite compete al venditore il mese di giugno (ricorrendone il caso).....e non toccherà a lui corrispondere i mesi successivi con il saldo in dicembre.

No, poiché la variazione è conoscibile dal Comune mediante l'accesso alla banca dati catastali.
è consigliabile sempre comunicare la variazione avvenuta.....anche perchè è un obbligo, non ricordo se in capo al venditore oppure dell'acquirente.
Molto spesso gli uffici comunali intimano il pagamento di more per omessa dichiarazione di variazione......facendo punto sulla inconsapevolezza altrui.

Analogo discorso si potrebbe fare se fosse per una dichiarazione di successione ove NON si e tenuti a presentare la variazione ......ma chissà perchè mai i comuni inviano richieste di pagamenti in mora per omessa comunicazione di variazione
 
Ultima modifica:

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
è consigliabile sempre comunicare la variazione avvenuta.....anche perchè è un obbligo,

Non è un obbligo e non si deve comunicare.

Il mio Comune (Torino) lo scrive chiaramente sul sito:

In pratica, la dichiarazione IMU non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche attraverso il Modello Unico Informatico (MUI) tramite il quale i notai effettuano la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonchè la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
 

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