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Con l'entrata in vigore della legge sulla definizione di fabbricato rurale e l'obbligo dell'accatastamento dei fabbricati accatastati nel catasto terreni, ho provveduto a dare mandato ad un amico geometra di espletare apposita pratica di regolarizzazione di n.2 fabbricati della specie. Il predetto tecnico vi ha regolarmente provveduto consegnandomi tutta la documentazione (Tipo mappale, atto di aggiornamento ecc.) recante la data 05/04/2012 dell'Agenzia del Territorio, accatasti come cat. C02 con la relativa rendita catastale. Io in data 18/06/2012 ho regolarmente presentato la dichiarazione I.C.I. e a partire dal predetto anno 2012 ho regolarmente iniziato a pagare l'IMU e quant'altro gravante su detti immobili.
Ora mi perviene dall'Ufficio Tributi di un Comune ove è ubicato uno dei due immobili, la contestazione di mancato pagamento della predetta imposta (IMU) per l'anno 2011. Ma se il decreto, o legge in questione, dava la facoltà di accatastare detti fabbricati entro il termine del 31.05.2013 ed io vi ho provveduto entro detto termine (5.04.2012) come mai questi pretendono il pagamento anche dell'anno 2011? Forse ho sbagliato qualcosa o sono loro che sbagliano?
Ringrazio gli esperti del sito che vorranno rispondere ai miei interrogativi e porgo cordiali saluti agli esperti e ai frequentatori del Sito.
P. Fretto
 
Ora mi perviene dall'Ufficio Tributi di un Comune ove è ubicato uno dei due immobili, la contestazione di mancato pagamento della predetta imposta (IMU) per l'anno 2011.
L'IMU è stata istituita a decorrere dall'anno d'imposta 2012.
Fino al 2011 esisteva l'ICI ed erano considerate rurali (escluse dall’ICI) solo le unità di (prevista) categoria catastale A/6, classe R (se a uso abitativo), oppure D/10 (se a uso strumentale).
Risultava irrilevante il rispetto dei requisiti di ruralità in assenza del conforme classamento catastale o dell’istanza di modificazione del classamento, che i soggetti interessati potevano presentare all'Agenzia del territorio, dichiarando che l'immobile possedeva, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i necessari requisiti di ruralità dell'immobile.
 
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