alice07

Nuovo Iscritto
Salve a tutti, avrei bisogno di una consulenza.....mio marito ha un'impresa edile e svolge la sua attività nel locale di proprietà di suo padre, il locale è stato interamente ristrutturato a nostre spese reso idoneo e messo in sicurezza secondo tutte le vigenti norme, mio suocero ha acconsentito a firmare a nostro favore un contratto di comodato gratuito, della durata di anni 12, che è stato poi regolarmente registrato.
A seguito di dissapori familiari intercorsi, mio suocero ha messo in vendita il locale, ora sembra che abbia trovato un acquirente che vorrebbe il locale libero in poco più di 20 giorni......
mio marito ha chiesto una buonauscita, in considerazione di tutti i lavori e le migliorie da noi effettuate in questi anni, ma gli hanno risposto che non è più prevista l'indennità di avviamento per locali commerciali che non siano tabaccherie....è vero?
Grazie mille
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Credo che essendo un "comodato" non vi sia diritto di buonuscita.
Eventualmente un accordo per il riconoscimento delle migliorie apportate.
Il link riporta gli articoli del C.C. riguardanti il comodato :
Articoli del Codice Civile sul comodato
:daccordo:

P.S. : L'indennità per la perdita dell' avviamento é riservata ai contratti commerciali stipulati con riferimento alla 392/78 :

Art.34. (Indennità per la perdita dell'avviamento).In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell'articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità. Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente. L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al primo comma. L'indennità di cui al secondo comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio. Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la entità della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore, o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado, consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
art. 37 si applica come sopra opportunamente riportato:" in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27......omissis". Il contratto di comodato non rientra in questa fattispecie tanto è che fra l'altro non sono applicabili i minimi temporarli; per cui a parere di chi scrive l'indennità nel caso non è dovuta a meno che non si riesca a dimostrare che in fatto era un contratto di locazione simulato ove il corrispettivo è stato versato in natura.
 

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