10 anni ma la normativa è un poco complicata :
La possibilità dell’Ente creditore d’iscrivere a ruolo il debitore per le somme non
versate spontaneamente soggiace ai termini di decadenza fissati nelle norme sulla
riscossione o nelle disposizioni che riguardano il singolo tributo.
Se la legge non prevede termine di decadenza, l’ufficio e l’ente formano il ruolo
entro l’ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 Cod. Civ.
Per i tributi erariali si realizzano entrambe le ipotesi: l’art. 17 D.P.R. 602/1973,
infatti, detta le regole per l’iscrizione a ruolo, a pena di decadenza, delle II.DD. e
dell’I.V.A., mentre vale il termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data in cui
l’atto– presupposto è divenuto definitivo per l’iscrizione a ruolo delle altre imposte indirette.
Per evitare eccezioni di decadenza da parte del contribuente, che ne ha immediata
percezione in quanto nella cartella compare la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, è
necessario rispettare nella formazione del ruolo questi termini:
· 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’atto di accertamento in materia di
II.DD. ed I.V.A. è divenuto definitivo (art. 17, comma 1, lett. c, D.P.R. 602/1973);
· 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione per le imposte dovute a seguito della liquidazione prevista dall’art. 36
bis D.P.R. 29/09/1973 n. 600 ed art. 54 bis D.P.R. 26/10/1972 n. 633 (art. 17,
comma 1, lett. a, D.P.R. 602/1973); al riguardo deve essere precisato che il comma
2 octies dell’art. 1 del D.L. 143, convertito nella legge 1 agosto 2003 n. 112, ha
prorogato al 31 dicembre 2005 i termini di decadenza appena citati (art 17, comma
1, lett. a) relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002. La
Prassi correlata
- Risoluzione n. 123 del 28/07/2000
- Circolare n. 3 del 29/01/2004
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proroga è connessa ai termini concessi dalla legge per aderire alle procedure di
sanatoria previste dalla legge 289/2002, in particolare l’art. 9 bis;
· 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione per le imposte dovute in conseguenza del controllo formale previsto
dall’art. 36 ter D.P.R. 29/09/1973 n. 600 (art. 17, comma 1, lett. b, D.P.R.
602/1973).
Un caso particolare è quello dell’iscrizione a ruolo degli atti accertativi IVA soggetti,
fino al 30 giugno 1999, al termine di prescrizione ordinaria e non alla più breve decadenza
fissata dall’art. 17 D.P.R. 602/1973, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 46/1999 - in
vigore a decorrere dal 1 luglio 1999 - che per espressa previsione dell’art. 23, stesso
decreto legislativo, si applica anche all’IVA.
:daccordo: