nalon

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno e buon lavoro a tutti i professionisti del settore partecipanti,
il mio quesito riguarda la provvisoria esecutività di una sentenza della Ctp, nelle more dell'appello presso la Ct.R. che si terrà forse non so quando.
La natura del contendere fra me ed Equitalia, riguarda cartelle esattoriali notificatemi al più tardi nel 2001, per le quali ho agevolmente aderito a sanatoria ex L.289/2002 art.8,9,9bis,12 etc. Come altri contribuenti, ho provveduto a versare la somma richiesta al momento dell'adesione, e poi ho versato in ritardo il saldo. Io al massimo mi sarei aspettato una richiesta di interessi, per il ritardo, ovviamente parlo nel mio interesse.
Ma occorre fare una precisazione importante:
il saldo era dovuto entro il maggio o giugno 2004, io l'ho versato a settembre 2006;
da giugno 2004 al settembre 2006 Equitalia e A.d.e. hanno ignorato la mia esistenza;
da settembre 2006 al dicembre 2009 Equitalia e A.d.e. continuano ad ignorare la mia esistenza.
A gennaio 2010, ricevo una comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca legale da parte di Equitalia per una somma scaduta alla data del dicembre precedente, e invito a pagare entro 5 giorni dalla ricezione, il debito scaduto, riferito alle cartelle da me definite in via agevolata.
Premesso che è mancata l'intimazione al pagamento, premesso che è ovviamente mancata la comunicazione di rigetto del condono, procedo entro i termini prescritti ad impugnare l'atto palesemente illegittimo.
La competente Ctp provvede in prima istanza a sospendere l'esecutività dell'atto impugnato, ordinandone immediata cancellazione a spese di Equitalia, notificatole il provvedimento Equitalia desiste.
Nel frattempo si discute il merito del ricorso , con mia vittoria e nuovo invito a cancellare a spese di Equitalia. Attendo il deposito della Sentenza, e provvedo a notificare tramite Ufficiale giudiziario, valida copia, alla controparte soccombente, Equitalia desiste.
Dopo circa 4 mesi, ricevo comunicazione di appello alla sentenza, presso la Ct.R. nelle more di una udienza che non si sa se avverrà entro questo oppure i prossimi due anni..

Detto ciò, il mio grosso quesito è il seguente: Le sentenze delle Ctp sono provvisoriamente esecutive? Il ricorso in appello ne sospende la validità?
Inoltre la mancata ottemperanza alla prima disposizione di cancellazione è sanzionabile?
Vista la legge Pinto, mi tengo i beni ipotecati fino alla spero conferma della CtR delle precedenti vittorie?
In tutto ciò, i beni ipotecati sono comuni ed indivisi con altri sei eredi..
Posso chiederli 4 anni e passa di danni morali per turbativa della qualità della vita?

Ringrazio fin da adesso chi mi saprà illuminare in merito.
 

Salvatore Schiavone

Membro dello Staff
1) confermo che le sentenze della Commissione tributaria provinciale sono provvisoriamente esecutive.
2) confermo che il ricorso in Appello NON sospente automaticamente l'esecutorietà della sentenza di primo grado, salvo che il giudice di appello non conceda la sospensiva, decidendo sulla relativa istanza alla prima udienza.
3) se non ha necessità di vendere il bene ipotecato attenderei la decisione della C.t.r.
4) L'ipoteca potrà essere cancellata col passaggio in giudicato della sentenza. Fino a quella data escluderei che Lei possa chiedere dei danni.
 

ralf

Nuovo Iscritto
Salvatore :D capisco la deformazione professionale :risata: ma sui forum il Lei è severamente vietato.:D Complimenti invece per il contributo:daccordo:
 

nalon

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buonasera, grazie per le risposte ricevute,
mi aspettavo più che altro un chiarimento in merito al fatto che:
la controparte soccombente, avrebbe dovuto chiedere espressamente la sospensione dell'atto
a mio favore che dispone la cancellazione di ipoteca, oppure il semplice ricorso alla sentenza della ctp, vale come sospensiva?

Spiego meglio:
io ho ottenuto la sospensione dell'ipoteca e conseguente cancellazione con un primo atto
della ctp a seguito di pubblica udienza,

poi in pubblica udienza per il merito del ricorso, veniva disposta la validità del condono,
riconoscimento della cancellazione dei ruoli rottamati con art.12 condono; cancellazione di ipoteca.

la controparte, appellandosi a quest'ultima sentenza, non avrebbe dovuto chiederne la sospensione
per far valere ancora l'ipoteca o basta il semplice impugnare la sentenza.

Fino ad oggi io ho due sentenze a mio favore,
se la commissione regionale ci mette tre anni?
io mi tengo un ipoteca per tre anni?

Inoltre la recente modifica della validità della sospensiva,
in 150 giorni massimi,
arrecherà danno alla mia?

Grazie
 

Salvatore Schiavone

Membro dello Staff
1) Equitalia aveva l'onere di chiedere espressamente la sospensiva della sentenza di primo grado, la sospensiva andava chiesta nel ricorso in appello. In assenza di una espressa istanza, la CTR decide direttamente nel merito, magari a distanza di anni, senza fissare quell'udienza preliminare dedicata alla decisione della sola misura cautelare della sospensiva, in cui dice sostanzialmente se l'appello a prima vista è o meno fondato.
2) Fino a quando non deciderà la CTR, in sede di sospendiva e/o nel merito, la sentenza di primo grado avrà efficacia esecutiva, per cui, a mio avviso, Equitalia era ed è obbligata a cancellare l'ipoteca cioè ad eseguire l'ordine del primo giudice (che nessuno ha ancora sospeso o annullato). Ove non lo dovesse fare, la cancellazione potrebbe chiederla direttamente lei alla Conservatoria dei registri immobiliari, esibendo una copia autentica della sentenza di primo grado. Però, in presenza di una sentenza come la sua, cioè esecutiva, ma non ancora passata in giudicato, ossia non più appellabile o impugnabile, dubito che il Conservatore provveda alla cancellazione dell'ipoteca.
3) Ove la sentenza di primo grado verrà confermata in appello ed, eventualmente, in cassazione, penso che lei possa chiedere ad Equitalia il risarcimento dei danni che, naturalmente, dovrà rigorosamente dimostrare.
 

nalon

Membro Attivo
Proprietario Casa
La ringrazio per la precisione della risposta,
tutto chiaro tranne il passaggio della sentenza valida in quanto nessuno ha sospeso o annullato, ma al tempo stesso non recepibile dal Conservatore in quanto appellata. Significa che la mia sentenza è valida perché nessuno ha ottenuto ad oggi l'annullamento, ma non ha validità nella pratica, quindi non serve a nulla...? e se non fosse stata appellata, cosa sarebbe cambiato?

Inoltre ho una novità fresca di due giorni,
ho ricevuto l'atto di diniego del condono dall'Agenzia delle Entrate, per non aver versato il saldo,
con conseguente decadenza del beneficio.
Atto di diniego, notificato dopo 19 mesi dall'iscrizione dell'ipoteca.
In pratica:
1) io aderisco al condono nel maggio 2003 versando il 25%,
2) ad ottobre 2006 verso il saldo,
3) a dicembre 2008 mi viene iscritta ipoteca perché le cartelle che secondo me erano condonate, risultano ancora scoperte,
4) nei limite dei 60 giorni propongo ricorso alla competente Ctp,
5) Ottengo dalla Ctp la sospensiva dell'atto con cancellazione a spese dell'ETr,in prima istanza,
6) Ottengo la validità del condono ed estinzione dei ruoli e la cancellazione dell'ipoteca a spese dell'ETr, in seconda istanza,
7) Dopo 4 mesi l'ETr fa ricorso in appello senza chiedere sospensiva dell'atto annullato,
8) Dopo 5 mesi, un mese dopo l'appello dell'ETr, l'Agenzia delle Entrate mi notifica il diniego,
QUINDI, A GIUGNO 2010 MI RIGETTANO IL CONDONO, NOTIFICANDOMI L'ESISTENZA DI UN DEBITO PER IL QUALE A DICEMBRE 2008 MI HANNO ISCRITTO IPOTECA.

Come fa il concessionario della riscossione che ha iscritto ipoteca a sapere dell'esistenza del debito, 19 mesi prima che l'Agenzia delle Entrate se ne accorga?

Al di là delle competenze giuridiche e/o tributarie, la logica di questa "storia" qual'è?
Rimango in attesa di gentili lumi.
 

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