basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Io credo che qualunque soggetto, anche una società potrebbe locare un alloggio, ad es per un suo funzionario, e rimarrebbe una locazione residenziale. Il tuo problema è diverso: una cav potrebbe essere assimilata all’alberghiero, lo scoop sarebbe comunque imprenditoriale, ecc ecc.

È questo che rende problematica la situazione: mi pare sia stata ben spiegata sopra.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
nel Lazio è così: se si affitta a soggetto con p.IVA è automaticamente una locazione commerciale,
Questo spiega perché il signore interessato alla locazione uso cav vuole che il contratto sia intestato alla società della moglie.
Se quella società svolge l'attività turistica in altri immobili non di proprietà io chiederei quali tipologie di contratti ha già stipulato. E possibilmente di visionarne uno, oscurando i dati di locatore, immobile, canone.
 

Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
Mica detto : potrebbe essere un consuetò 4+4
Non lo vedo bene: poco convincente. O la società andrà ad abitare (?) nell'appartamento o lo ha affittato per un suo dipendente (foresteria): non mi sembra ci siano altre possibilità. Se avessi, per caso, un contratto abitativo con una società, che non sia foresteria, potresti inviarmi un link o copia dello stesso contratto? Sono proprio curioso di vedere cosa è stato scritto.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Io lego il concetto di foresteria solo sotto l’aspetto contabile, e normativo.

Di per sè il contratto di foresteria non è normato, se non per il fatto che ne è previsto l’uso, con relativa soluzione contabile, solo per le società di capitale con contabilità ordinaria.
Al di fuori di questo caso gli unici contratti di locazione legali sono quelli normati dalla L. 431 o L 372. Con regole e durate prestabilite
 

Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
Io lego il concetto di foresteria solo sotto l’aspetto contabile, e normativo.

Di per sè il contratto di foresteria non è normato, se non per il fatto che ne è previsto l’uso, con relativa soluzione contabile, solo per le società di capitale con contabilità ordinaria.
Potresti spiegarti meglio per favore? Non riesco a capire il concetto.
 

Clematide

Membro Attivo
Proprietario Casa
@Gagarin Le “Case e appartamenti per vacanze” sono strutture turistico-ricettive del comparto regionale extralberghiero, nel Lazio (vedo che scrivi da lì), gestibili sia da privati che da imprenditori (art.7 del RR 14/2017).

E’ un’attività assimilabile a quella alberghiera, distinta solo per dimensioni più ridotte. Le “CAV” laziali, oltre ad un alloggio arredato, devono fornire ulteriori prestazioni aggiuntive, incompatibili con la locazione: servizio di assistenza 24h, cambio di biancheria da letto e da bagno ogni 3 giorni o su richiesta del cliente, servizio di pulizia camere e bagni giornaliero.

Il contratto di locazione di un immobile da adibire all’attività di “Case e appartamenti per vacanze” trova disciplina nell’art.27 della legge 392 del 1978, con conseguente applicabilità delle norme relative agli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda, che vuol dire che la durata della locazione non può essere inferiore a nove anni.

In sostanza, l’immobile, ancorché a destinazione catastale abitativa (categoria “A”, tranne A10), viene locato ad uso NON abitativo (è una locazione di codice “S1”), e passa indenne dalla forche caudine del modello di registrazione RLI.

Locare con un quadriennale ad uso abitativo un immobile utilizzato come struttura turistico-ricettiva è pratica abbastanza frequente, ma azzardata per le ricadute sia in ambito civilistico che fiscale.

Gli esercizi ricettivi – anche se hanno sonorità che evocano la residenzialità - come le “Case e appartamenti per vacanza” o gli “Affittacamere” – nel nostro ordinamento sono inquadrati come attività commerciali, e, quindi, lo strumento da utilizzare è la locazione ad uso diverso dall’abitazione, la cui disciplina è contenuta nel Capo secondo della citata legge 392, salvo affitto d’azienda alberghiera con dotazioni e pertinenze preordinate all’esercizio dell’attività d’impresa, che, però, è cosa diversa dalla locazione di un immobile da adibire ad attività ricettiva.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Potresti spiegarti meglio per favore? Non riesco a capire il concetto.
Per me il “contratto” uso foresteria, è utilizzato essenzialmente per non sottostare alle due leggi sulle locazioni: quindi canone, durata e altre condizioni totalmente libero. Si rifà unicamente agli articoli di cc.
Non è stato soppresso esplicitamente dalle leggi, e sopravvive per un paragrafo (se ricordo la motivazione) della legge sulla contabilità delle società.

Un imprenditore privato, che necessitasse di un locale uso foresteria per se o per un suo dipendente non avrebbe altra scelta regolare se non un contratto ex 431: 4+4 o transitorio.
Se in ottica di attività imprenditoriale (commerciale o alberghiera) ex L 392.

Per il resto ha spiegato bene Clematide
 

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