Come può tutelarsi il conduttore di un locale commerciale che abbia subito danni da infiltrazioni, e quindi talvolta anche un nocumento alla propria attività, derivanti da proprietà del condominio o proprietà esclusive ?
E' legittimato a convenire in giudizio il responsabile sia esso condominio o condomino ?
La risposta è affermativa e la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata a riguardo non molto tempo fa.
La Cassazione, III sezione civile, con la sentenza n. 17881 pubblicata il 31.8.2011 in una controversia del genere ha stabilito che "in linea di principio si deve riconoscere in capo al conduttore il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nel godimento della cosa locata in quanto qualora nell'immobile si verifichi una infiltrazione il conduttore ex art. 1585, 2° comma del codice civile gode di una autonoma legittimazione a proporre azioni di responsabilità nei confronti dell'autore del danno."
Conforme a questa decisione in precedenza anche Cassazione n. 12220/2003.
Ricordo che l'art. 1585 del codice civile "garanzia per molestie" in tema di locazioni prevede che "il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima."
E al secondo comma il legislatore precisa che il locatore "non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio."
Avv. Luigi De Valeri
E' legittimato a convenire in giudizio il responsabile sia esso condominio o condomino ?
La risposta è affermativa e la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata a riguardo non molto tempo fa.
La Cassazione, III sezione civile, con la sentenza n. 17881 pubblicata il 31.8.2011 in una controversia del genere ha stabilito che "in linea di principio si deve riconoscere in capo al conduttore il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nel godimento della cosa locata in quanto qualora nell'immobile si verifichi una infiltrazione il conduttore ex art. 1585, 2° comma del codice civile gode di una autonoma legittimazione a proporre azioni di responsabilità nei confronti dell'autore del danno."
Conforme a questa decisione in precedenza anche Cassazione n. 12220/2003.
Ricordo che l'art. 1585 del codice civile "garanzia per molestie" in tema di locazioni prevede che "il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima."
E al secondo comma il legislatore precisa che il locatore "non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio."
Avv. Luigi De Valeri