A seguito di successione spesso si instaura una comunione ereditaria su un immobile che potrebbe essere locato a terzi.
Ebbene cosa succede se alcuni eredi non sono d'accordo a locarlo a terzi, ad esempio perchè non concordano sul canone, mentre altri sono decisi in tal senso ?:-o
Detto che raggiungere un accordo
perchè la locazione sia effettuata grazie all'unanimità sarebbe da preferire anche per il conduttore, in materia di comunione anche ereditaria va applicato l'art. 1105 del codice civile per cui "tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente".
Nel caso in cui l'immobile di cui sono diventati comproprietari più coeredi abbia natura commerciale e si voglia concludere un contratto di locazione ultranovennale va però considerato che, come prevede l'art. 27 e seguenti della legge 392/1978, la stipula di un contratto di locazione per uso diverso dall'abitazione configura un atto di straordinaria amministrazione solo quando raggiunga una durata ultranovennale per effetto della preventiva rinuncia del locatore alla disdetta del rapporto prevista dagli articoli 28 e 29 della medesima legge.
Ad ogni modo nel contratto di locazione a tutela del conduttore nel caso di vari comproprietari dell'immobile va opportunamente inserita l'indicazione dell'eventuale decisione assunta a maggioranza da parte degli eredi.
Ebbene cosa succede se alcuni eredi non sono d'accordo a locarlo a terzi, ad esempio perchè non concordano sul canone, mentre altri sono decisi in tal senso ?:-o
Detto che raggiungere un accordo
Nel caso in cui l'immobile di cui sono diventati comproprietari più coeredi abbia natura commerciale e si voglia concludere un contratto di locazione ultranovennale va però considerato che, come prevede l'art. 27 e seguenti della legge 392/1978, la stipula di un contratto di locazione per uso diverso dall'abitazione configura un atto di straordinaria amministrazione solo quando raggiunga una durata ultranovennale per effetto della preventiva rinuncia del locatore alla disdetta del rapporto prevista dagli articoli 28 e 29 della medesima legge.
Ad ogni modo nel contratto di locazione a tutela del conduttore nel caso di vari comproprietari dell'immobile va opportunamente inserita l'indicazione dell'eventuale decisione assunta a maggioranza da parte degli eredi.