pize42

Membro Attivo
Proprietario Casa
L' Amministratore del condominio ha suggerito di installare all'interno di un garage comune ad una parte dei condomini un impianto di videoregistrazione per accertare se i ripetuti guasti alla apertura automatica del cancello automatico siano dovuti a manomissioni dolose della centralina.
Domande:
1. Si può fare?
2. Chi lo deve deliberare?
3. Quali sono le prescrizioni a cui ottemperare?
4. Si possono registrare i filmati?
5. In caso positivo:per quanto tempo si possono tenere e chi li può visionare?
 
Si si può fare;

1122-ter. Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni
Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136.

Il problema sorge dopo, perchè la videosorveglianza nasce sopratutto per la sicurezza, e le registrazioni si possono tenere al massimo 24 ore (vedi disposizioni del Garante della Privacy)
Ossia in caso di furti o danneggiamenti entro questo tempo si porta la registrazione alle autorità preposte (Carabinieri o P.S.) che provvederanno in merito.
Ossia, secondo me, se non ci saranno danneggiamenti ma solamente guasti accidentali, nel vostro caso la videosorveglianza non servirà allo scopo per cui viene installata.
 
Spero di non stare duplicando (non riesco a capire se quanto scrivo arriva a destinazione); grazie per la risposta.
L' assemblea in questo caso é costituita solo dai proprietari del garage?
Devono essere esposti cartelli che avvertono che l'area é videosorvegliata?
I filmati possono essere visionati da chiunque o deve esserci un "garante"?
Grazie ancora
 
Probabilmente si tratta di condominio parziale per cui la decisione e la spesa deve ricadere solo sugli interessati, ossia i proprietari del garage
Devono essere esposti i cartelli
E la visione non può essere per tutti, se non erro la norma prescrive un vero e proprio responsabile;

... deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto.
in caso di manutenzione, i soggetti preposti possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini; http://www.avvocatodomenicoesposito...e privacy nuove regole videosorveglianza.html
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Indietro
Top