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Per effetto dell'art. 41 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, in vigore da oggi, è aggiunto il seguente periodo in fine al terzo comma dell'art. 2648 c.c.:
La trascrizione può essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'articolo 476 o l'avvenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell'articolo 485.
 
Grazie della notizia. Ma per la trascrizione dell'accettazione bisognerà sempre passare dal notaio? Mi sa di sì.
 
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È corretto dire che ora la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità si potrà fare anche autonomamente e non necessariamente agganciata a un atto?
 
È corretto dire che ora la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità si potrà fare anche autonomamente e non necessariamente agganciata a un atto?
Occorre sempre la trascrizione della DSAN (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà). Quindi non proprio "autonomamente".
 
Occorre sempre la trascrizione della DSAN (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà). Quindi non proprio "autonomamente".
Sì, intendevo che la trascrizione si può fare anche (della DSAN) senza un atto da cui si evince che l’erede ha posto in essere comportamenti tipici di chi si considera già proprietario.
 
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