La Cassazione sdogana i bed and breakfast negli appartamenti. Un fenomeno in enorme crescita dato anche dalla necessità delle famiglie di fruire di un introito aggiuntivo .
Con la sentenza citata la Cassazione rigetta , il ricorso di un condominio in Roma, la stessa sostenendo che l'attività di affittacamere è legittima in quanto non stravolge la destinazione a «civile abitazione» dei locali .
La sentenza andrebbe letta con attenzione anche in realzione alle tematiche che essa affronta in relazione al contenuto del Regolamento Condominiale che pure vigeva.
Secondo la Cassazione i condomini appellanti hanno sbagliato a sostenere che l'attività di bed and breakfast (non certo raffrontabile ad attività Alberghiera ) «comporti necessariamente conseguenze pregiudizievoli per gli altri condomini»; e , prosegue la sentenza, «non è stata offerta alcuna indicazione in ordine alla capacità ricettiva delle singole unità di proprietà esclusiva nelle quali si svolge la detta attività, né in ordine alla ubicazione nel condominio di tali unità abitative di proprietà esclusiva».
Conclusione: Non è dunque consentita «una limitazione del godimento delle unità immobiliari ai soli proprietari, loro congiunti o singoli privati professionisti» .
file:///C:/Documents%20and%20Settings/utente/Documenti/Downloads/B&B%20ok%20in%20appartamto%20sentenza-24707-2014%20(1).pdf
Purtroppo Il file riportante la Sentenza è troppo pesante e non riesco a caricarlo/allegarlo .
un saluto
Con la sentenza citata la Cassazione rigetta , il ricorso di un condominio in Roma, la stessa sostenendo che l'attività di affittacamere è legittima in quanto non stravolge la destinazione a «civile abitazione» dei locali .
La sentenza andrebbe letta con attenzione anche in realzione alle tematiche che essa affronta in relazione al contenuto del Regolamento Condominiale che pure vigeva.
Secondo la Cassazione i condomini appellanti hanno sbagliato a sostenere che l'attività di bed and breakfast (non certo raffrontabile ad attività Alberghiera ) «comporti necessariamente conseguenze pregiudizievoli per gli altri condomini»; e , prosegue la sentenza, «non è stata offerta alcuna indicazione in ordine alla capacità ricettiva delle singole unità di proprietà esclusiva nelle quali si svolge la detta attività, né in ordine alla ubicazione nel condominio di tali unità abitative di proprietà esclusiva».
Conclusione: Non è dunque consentita «una limitazione del godimento delle unità immobiliari ai soli proprietari, loro congiunti o singoli privati professionisti» .
file:///C:/Documents%20and%20Settings/utente/Documenti/Downloads/B&B%20ok%20in%20appartamto%20sentenza-24707-2014%20(1).pdf
Purtroppo Il file riportante la Sentenza è troppo pesante e non riesco a caricarlo/allegarlo .
un saluto
Ultima modifica da un moderatore: