basty

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Stavo per darti ragione, ma la disputa si fà divertente.

Art. 1118: di inderogabile c'è solo il secondo comma, che recita: il condòmino non può, rinunziando al diritto sulel cose comuni, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione

Ma su questo hanno convenuto tutti fin dal principio. Quindi non capisco la citazione. Se devo leggere anche il primo comma, questo dice che il diritto sulle cose comuni è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene: qui se la sua villetta fosse ancora da costruire, concluderei che il valore sarà potenziale, ma oggi è nullo (meno il valore del terreno).

l'Art. 1123 al secondo comma parla di uso che ciascuno può farne....

Ovvio che in questi termini è opportuno e necessario stabilire a priori le condizioni: ma visto che non è stato fatto, occorre stabilire se l'uso che ne può trarre il titolare del PdC una villetta che non c'è, sia sostanziale o futuro.

La domanda resta....
 

condobip

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Stavo per darti ragione, ma la disputa si fà divertente.

Art. 1118: di inderogabile c'è solo il secondo comma, che recita: il condòmino non può, rinunziando al diritto sulel cose comuni, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione

Ma su questo hanno convenuto tutti fin dal principio. Quindi non capisco la citazione. Se devo leggere anche il primo comma, questo dice che il diritto sulle cose comuni è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene: qui se la sua villetta fosse ancora da costruire, concluderei che il valore sarà potenziale, ma oggi è nullo (meno il valore del terreno).

l'Art. 1123 al secondo comma parla di uso che ciascuno può farne....

Ovvio che in questi termini è opportuno e necessario stabilire a priori le condizioni: ma visto che non è stato fatto, occorre stabilire se l'uso che ne può trarre il titolare del PdC una villetta che non c'è, sia sostanziale o futuro.

La domanda resta....
Ok, ma come ti ho già detto l'art 1123 cc è derogabile solo all'unanimità, se vuoi ti posto anche una Sentenza, se l'impianto di riscaldamento c'è è ovvio che si deve pagare, anche se non lo si usa.
Poni il caso che io mi assento per un anno da casa, che dici devo pagare o no il riscaldamento centralizzato?
Ti ricordo che Mareciano ha affermato che le villette sono accatastate e con rendita, quindi deve pagare per il valore millesimale, il quale non centra nulla con lo stato della villetta, per questo c'è l'art. 68 Disp. Att cc il quale dice al 3°c.;

- Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti o dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano (inderogabile)

Quindi anche al grezzo i millesimi assegnati non cambiano, da cui tutti i servizi se efficienti devono essere corrisposti, indipendentemente dallo stato di manutenzione della porzione di villetta e/o abitata o no, il proprietario senza accordi non può esimersi dal contribuire alle spese condominiali, di manutenzione e quelle di esercizio.
E' ovvio che se non c'è l'impianto di riscaldamento (ma non lo sappiamo) nella sua villetta non deve pagarlo, anzi pagherà dopo per la caldaia se non compresa nel costo del grezzo, però se ci sono i termosifoni allacciati, pagherà la sua quota parte.
Ma gli altri servizi cancello e illuminazione vialetto (è questa la domanda) li può usare e deve pagare, salvo accordi diversi.
 

basty

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E' ovvio che se non c'è l'impianto di riscaldamento (ma non lo sappiamo) nella sua villetta non deve pagarlo, anzi pagherà dopo per la caldaia se non compresa nel costo del grezzo,

Rispondo non per il gusto di contraddire:
Dato che Mareciano non ci ha detto che la sua casa è totalmente da realizzare, ed anzi ha gia l'accatastamento definitivo, conseguente alla comunicazione di fine lavori, è certo verosimile che manchino ben poche cose: magari solo l'imbiancatura o qualche finitura interna.
Quindi hai perfettamente ragione a dire che di norma gli competono sia le spese di conservazione , sia quelle di gestione.

Ti ho citato la tua frase, perchè senza volerlo forse, anche tu con l'esempio del riscaldamento fai il distinguo tra spese di proprietà (conservazione, manutenzione delle cose comuni), dalle spese di gestione: esempio il costo del gasolio per riscaldarsi, di cui sarebbe esentato chi non avesse ancora realizzato l'allacciamento (meglio, chi non avesse ancora costruito la sua palazzina..).

nel caso di marciano presumo anch'io sia nelle condizioni di dover pagare per i suoi millesimi, salvo indicazioni speciali del RdC che evidentemene non esistono.

Ritengo comunque sostanziale distinguere sempre tra le spese di proprietà e quelle di gestione. E rispondere per ciascuna delle due posteche sono di tipo diverso.

Sulle prime non si possono ammettere deroghe (hai detto bene con la citaz. art. 1118).

Sulle seconde, è possibile valutare e discutere se l'impedimento sia sostanziale o formale. E se l'uso sia possibile o meno (che è diverso dal dire se ne voglia o no usare).

Non vorrei portare oltre le mie considerazioni, che sono fuori tema.

Ma gli altri servizi cancello e illuminazione vialetto (è questa la domanda) li può usare e deve pagare, salvo accordi diversi.
Su questa domanda hai dato la risposta normalmente corretta. :daccordo:
 

condobip

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Non vorrei portare oltre le mie considerazioni, che sono fuori tema.
Sono perfettamente d'accordo, rimaniamo solamente sulle cose chieste, per il resto (riscaldamento si, riscaldamento no) la mia era solamente una risposta in generale, se c'è il servizio lo paghi anche se non ci abiti, se non c'è non paghi, ma bisogna vedere quali sono i motivi della mancanza e/o se sarà allacciato e con quali condizioni, il resto non lo sappiamo e possiamo fare solamente delle ipotesi. :daccordo:
 

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