Nella seduta del 1 marzo il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato il disegno di legge in tema di nuove procedure in edilizia e urbanistica, ovvero il cosiddetto “Piano Casa”.
La legge intende rilanciare gli investimenti nel settore delle costruzioni, importante volano per l’economia nel suo complesso, attraverso procedure meno restrittive e con la risoluzione di alcuni problemi applicativi della legge 20/2009.
Tra i punti qualificanti di questo provvedimento, ti segnalo:
· i premi di cubatura in deroga alle disposizioni dei piani regolatori. La scadenza delle norme che consentono questi interventi edilizi è stata posticipata al 31 dicembre 2012;
· maggiori facilitazioni rispetto al processo di ampliamento degli edifici residenziali uni e bi-familiari, oltre alla chiusura di loggiati e porticati in fabbricati a schiera, riducendo i costi dell’aggiornamento energetico dell’edificio alla sola porzione ampliata e consentendo anche di costituire una nuova unità abitativa autonoma;
· è altrettanto favorito il processo di demolizione e ricostruzione in deroga, interventi per i quali non è più richiesta una delibera comunale, ma rimane necessario l’utilizzo di tecnologie volte al risparmio energetico e al miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza delle strutture e dell’accessibilità degli edifici. Viene quindi estesa questa opportunità anche ai fabbricati con porzioni di destinazione d’uso diversa dalla residenziale, purché quest’ultima rimanga prevalente;
· sono definite le aree di tutela e in particolare non è possibile effettuare gli interventi in deroga all’interno dei centri storici, nelle aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti, su singoli edifici di valore storico, artistico, ambientale o documentario, nei parchi o nelle aree protette;
· è prevista la possibilità di soppalco e di ampliamento della superficie utile, nel limite del 20% fino a un incremento massimo di 2mila mq, per i fabbricati a destinazione artigianale, produttiva e direzionale. Per gli edifici turistico-ricettivi, oltre ad ampliamento, demolizione e ricostruzione in deroga (nel limite del 20% della superficie utile e fino a un massimo di 1500 mq), è consentito il recupero della volumetria dei sottotetti, sempre nel rispetto delle norme sulle distanze obbligatorie;
· viene infine confermata la facoltà di ogni Comune, da esercitare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, di escludere l’applicazione delle norme sugli interventi in deroga su una porzione o sull’intero territorio comunale.
:daccordo:Visualizza allegato Legge Piano Casa della Regione Piemonte.txt
La legge intende rilanciare gli investimenti nel settore delle costruzioni, importante volano per l’economia nel suo complesso, attraverso procedure meno restrittive e con la risoluzione di alcuni problemi applicativi della legge 20/2009.
Tra i punti qualificanti di questo provvedimento, ti segnalo:
· i premi di cubatura in deroga alle disposizioni dei piani regolatori. La scadenza delle norme che consentono questi interventi edilizi è stata posticipata al 31 dicembre 2012;
· maggiori facilitazioni rispetto al processo di ampliamento degli edifici residenziali uni e bi-familiari, oltre alla chiusura di loggiati e porticati in fabbricati a schiera, riducendo i costi dell’aggiornamento energetico dell’edificio alla sola porzione ampliata e consentendo anche di costituire una nuova unità abitativa autonoma;
· è altrettanto favorito il processo di demolizione e ricostruzione in deroga, interventi per i quali non è più richiesta una delibera comunale, ma rimane necessario l’utilizzo di tecnologie volte al risparmio energetico e al miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza delle strutture e dell’accessibilità degli edifici. Viene quindi estesa questa opportunità anche ai fabbricati con porzioni di destinazione d’uso diversa dalla residenziale, purché quest’ultima rimanga prevalente;
· sono definite le aree di tutela e in particolare non è possibile effettuare gli interventi in deroga all’interno dei centri storici, nelle aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti, su singoli edifici di valore storico, artistico, ambientale o documentario, nei parchi o nelle aree protette;
· è prevista la possibilità di soppalco e di ampliamento della superficie utile, nel limite del 20% fino a un incremento massimo di 2mila mq, per i fabbricati a destinazione artigianale, produttiva e direzionale. Per gli edifici turistico-ricettivi, oltre ad ampliamento, demolizione e ricostruzione in deroga (nel limite del 20% della superficie utile e fino a un massimo di 1500 mq), è consentito il recupero della volumetria dei sottotetti, sempre nel rispetto delle norme sulle distanze obbligatorie;
· viene infine confermata la facoltà di ogni Comune, da esercitare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, di escludere l’applicazione delle norme sugli interventi in deroga su una porzione o sull’intero territorio comunale.
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