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Ecco lo schema riassuntivo per l'attuazione del Piano Casa della Regione Lazio (Legge 21/2009)

Aumento volumetria massima: +20% della superficie utile con un aumento massimo di 200 metri cubi o 62,5 metri quadrati (+ 35%)
Demolizioni e ricostruzioni: +35% della volume utile con aumento in casi particolari fino al 40-50%
Risparmio energetico ambientale: Standard energetici edifici nuovi per l'ampliamento se in classe A o per tutta la costruzione se in classe B.
Agevolazioni: Contributo del 30% per la costruzione dell'abitazione principale (decisione in mano al Comune)

E' ammesso in caso di costruzioni non residenziali.

La scadenza per la presentazione delle domande di ampliamento al Comune è il 27 novembre 2011 solo per sostituzioni edilizie oltre i 3.000 metri cubi

(segue scheda tecnica ...)
 

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[center:2fv64a6v](legge 11 agosto 2009, n. 21)[/center:2fv64a6v]

  1. Tipologie di immobili.
    Edifici con lavori ultimati entro il 5/9/2009.[/*:m:2fv64a6v]
  2. Zone escluse.
    Centri storici e insediamenti urbani storici, edifici rurali con caratteri storico-tipologici-tradizionali o antecedenti il 1930, aree inedificabili e naturali protette; fasce di rispetto territori costieri, contermini ai laghi e acque interne; zone a rischio idrogeologico elevato; aree con destinazioni urbanistiche strategiche; fasce di rispetto delle strade statali, ferroviarie e autostradali.[/*:m:2fv64a6v]
  3. Termini presentazione richiesta di assenso.
    Nessuno, salvo .per gli interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione di volumetria superiore a 3mila metri cubi, per i quali le domande debbono essere presentate a partire da 3 mesi dall’entrata in vigore (il 27 agosto) fino a due anni e tre mesi dopo. [/*:m:2fv64a6v]
  4. Incrementi volumetrici.
    Del 20% al massimo della volumetria o della superficie utile per le abitazioni di volumetria non superiore a 1.000 mc, con incremento max , per l’intero edificio, di 200 mc ovvero di 62,5 mq. Per gli edifici in zone classificate a rischio sismico 1 o sottozona sismica 2a, l’ampliamento sale al 35% del volume o della superficie utile con un massimo di 350 mc ovvero di 110 metri quadrati, purché l’intero edificio sia adeguato alla normativa antisismica.
    [list:2fv64a6v]
  5. Risparmio energetico. Ampliamenti nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 nonché dalla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia).[/*:m:2fv64a6v]
  6. Limiti urbanistici. Interventi in adiacenza al corpo di fabbrica con l’esclusione del recupero dei sottotetti ottenuto con modificazioni delle altezze di colmo e di gronda (regolamentato dalla legge n. 13/2009) ovvero degli interventi di realizzazione del tetto con pendenza massima delle falde pari al 35%,utilizzando il sottotetto. Per gli edifici nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2 occorre la certificazione antisismica, se realizzati successivamente all’attribuzione della classificazione. Debbono esistere opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero debbono essere adeguate, in relazione al maggior carico urbanistico, così come vanno reperiti gli spazi a parcheggio pertinenziale. In caso di impossibilità di realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria (parcheggi compresi) , si è soggetti al pagamento di un contributo straordinario proporzionale al valore delle opere stesse, pari al 50% del valore degli oneri corrispondenti, secondo quanto stabilito con apposita deliberazione del comune. Va predisposto il fascicolo del fabbricato, secondo quanto previsto dalla l.r. 31/2002 e dal regolamento di attuazione n. 6/2005, ovvero dagli specifici regolamenti comunali, qualora adottati.[/*:m:2fv64a6v]
  7. Limiti edilizi. Rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla normativa vigente.[/*:m:2fv64a6v]
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[*]Recuperi dei volumi accessori dell’edificio.
Solo per fini residenziali, o a favore del coltivatore diretto, con gli stessi limiti degli incrementi volumetrici.
  • Risparmio energetico. Come per le demolizioni e ricostruzioni. [/*:m:2fv64a6v]
  • Limiti urbanistici. Esistenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero al loro adeguamento, in relazione al maggior carico urbanistico connesso alla trasformazione a destinazione residenziale.[/*:m:2fv64a6v]
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[*]Demolizioni e ricostruzioni.
Limite del 35 % della volumetria o della superficie utile esistente. Incrementato al 40% se si usa la procedura del concorso di progettazione, a favore del progetto vincente.
  • Risparmio energetico. Prestazione energetica inferiore del 10 % rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 192/2005 ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all’articolo 7 della l.r. 6/2008.[/*:m:2fv64a6v]
  • Limiti urbanistici. Sono escluse le zone C (zone destinate a nuovi complessi insediativi inedificate o a bassa edificazione). Destinazione residenziale per almeno il 75 per cento. Va predisposto il fascicolo del fabbricato, secondo quanto previsto dalla l.r. 31/2002 e dal regolamento di attuazione n. 6/2005, ovvero dagli specifici regolamenti comunali, qualora adottati. La destinazione d’uso residenziale deve essere mantenuta per 5 anni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori di ampliamento. Vanno realizzati interventi di piantumazione che interessino perlomeno il 25 per cento dell’area di pertinenza. In caso di realizzazione di ulteriori unità immobiliari, nei comuni destinatari del fondo regionale per l’accesso alle abitazioni in locazione, c’è l’obbligo di destinare il 25%per cento delle unità immobiliari aggiuntive alla locazione a canone concordato per almeno 8 anni. Debbono esistere opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero debbono essere adeguate, in relazione al maggior carico urbanistico, così come vanno reperiti gli spazi a parcheggio pertinenziale.[/*:m:2fv64a6v]
  • Limiti edilizi. Rispetto della normativa antisismica. L’altezza degli edifici non può superare l’altezza massima degli edifici contermini, fermo restando il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente.[/*:m:2fv64a6v]
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[*]Autonomia comunale.
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore, i comuni possono determinare esclusioni o limitazioni sul loro territorio.[/*:m:2fv64a6v]
[*]Iter e contributo costruzione. Basta la Dia per gli ampliamenti ed anche per le demolizioni e ricostruzioni, ma queste ultime, se di volumetria superiore a 3.000 mc, occorre il permesso di costruire. Nei territori ricadenti nei comprensori di bonifica acquisito il parere del competente consorzio di bonifica, da rendersi entro 90 giorni (scatta il silenzio-assenso). I comuni possono consentire, per l’ampliamento , il recupero o la demolizione e ricostruzione della prima casa, una riduzione fino al massimo del 30 % degli oneri di urbanizzazione, con delibera del consiglio comunale adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.[/*:m:2fv64a6v]
[*]Edifici non abitativi.
Edifici per l’artigianato, la piccola industria e gli esercizi di vicinato(negozi) di superficie non superiore a 1.000 metri quadrati, .[/*:m:2fv64a6v]
[*]Incrementi volumetrici. Del 10% della volumetria o della superficie utile purché venga mantenuta la specifica destinazione d’uso per almeno dieci anni e gli interventi e siano subordinati all’installazione o al miglioramento dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, al monitoraggio delle emissioni, al risparmio energetico e allo studio di materiali e procedure innovative che possano ridurre l’impatto ambientale. Per gli edifici in zone classificate a rischio sismico 1 o sottozona sismica 2a, l’ampliamento sale al 20% della superficie utile, purchè l’intero edificio sia adeguato alla normativa antisismica[/*:m:2fv64a6v]
[*]Demolizioni e ricostruzioni. Non sono normalmente previste. Con due eccezioni:
- la traslazione da area oggetto di ripristino ambientale in altra area e la cessione gratuita di quella preesistente. In tal caso è ammesso un incremento del 50% del volume degli edifici demoliti, che sale fino al 60% per i soli comuni del litorale marittimo a condizione che la nuova destinazione sia turistico-ricettiva con vincolo d’uso di 20 anni. In tal caso le prestazioni energetiche richieste sono quelle delle demolizioni e ricostruzioni;
- la riqualificazione (preferibilmente nelle zone B, cioè quelle edificate), con programmi integrati ambiti urbani e le periferie con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché gli edifici isolati a destinazione industriale dismessi . In tal caso gli incrementi possono raggiungere il 40% della volumetria o superficie demolita. Occorre una dotazione straordinaria degli standard urbanistici e delle opere di urbanizzazione primaria, nonché una quota destinata ad edilizia residenziale sociale. Le prestazioni energetiche richieste sono quelle delle demolizioni e ricostruzioni. [/*:m:2fv64a6v][/list:shock::2fv64a6v]
 

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