Elisabetta2

Membro Attivo
Professionista
ho sentito varie teorie in merito al calcolo della plusvalenza, ma nessuna certezza. Ho cercato in rete, ma non è molto chiaro.
Qualcuno ha notizie più precise ?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Art. 67, primo comma del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917/1986:
Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
[omissis]
b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.
[omissis].

Inoltre,
Art. 68, primo comma del TUIR:
[omissis]
Per gli immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si siano conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all'atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
 

Elisabetta2

Membro Attivo
Professionista
Il 26% si applica sul valore dei lavori effettuati con il bonus 110 calcolato per quell'appartamento. Praticamente se il bonus richiesto per l'intera palazzina è stato di 1.000.000 di euro si calcola (in base ai millesimi) quello attribuito all'appartamento oggetto di vendita e, la plusvalenza, si applica nei 10 anni dalla chiusura dei lavori. (Fonte commercialista di un venditore a cui ho venduto un appartamento con le stesse condizioni).

Un collega mi ha scritto così
 

fasa78

Membro Attivo
Impresa
Io ho anche capito per chi VENDE, ma è stato residente in quella abitazione /appartamento per 10 anni , non ha questi problemi, vero ?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
chi VENDE, ma è stato residente in quella abitazione /appartamento per 10 anni , non ha questi problemi, vero ?
La plusvalenza non è tassabile per gli immobili (sui quali siano stati eseguiti interventi con il "superbonus") che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.
 

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