Ennio Alessandro Rossi

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Professionista
Una materia molto "gettonata" in questo forum attiene ai rumori che incidono sul confort e la qualità della vita: uno di questi vizi è senz'altro dato dal cattivo isolamento acustico.


Il cattivo isolamento acustico può costare al costruttore il 20% del prezzo pagato dall'acquirente. Una sentenza del Tribunale di Torino in materia di requisiti acustici passivi degli immobili ha fatto scalpore ed è diventata un interessante punto di riferimento per tutti i proprietari di case di nuova costruzioni.

Si tratta della sentenza n. 2715/07 del 23 aprile 2007, a seguito della quale un costruttore è stato condannato a restituire a uno dei suoi clienti una parte del prezzo pagato per l'acquisto di un appartamento per un importo pari al 20% del valore dell'immobile.
Motivo della condanna l'insufficiente isolamento acustico del soffitto che causava rumori da calpestio superiori ai limiti di legge, con richiamo all'articolo 1490 del Codice civile secondo cui

«il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa».

La sentenza, ha precisato che l'insufficiente insonorizzazione di un immobile deve essere considerata a tutti gli effetti un vizio occulto, di cui deve essere chiamato a rispondere il venditore, tenuto di conseguenza a eliminare il vizio stesso o, in caso ciò non sia possibile, a restituire una parte del prezzo corrisposto.

I requisiti di isolamento acustico che le diverse parti di un immobile devono rispettare sono stati fissati dal 1995 con la legge quadro sull'inquinamento acustico 447/95 e successivamente con il decreto attuativo Dpcm del 5/12/97, che impongono per gli edifici residenziali un potere fonoisolante delle partizioni verticali di almeno 50 decibel e un limite del rumore di calpestio dei solai di 63 decibel.
Per parte sua l'acquirente, onde evitare di accorgersi del "danno" solo una volta trasferitosi nella nuova casa, prima di entrare ha il diritto di richiedere al venditore un'adeguata certificazione tecnica che indichi con certezza i requisisti acustici dell'immobile.

Per "adeguata certificazione" si intende una documentazione di verifica in opera del rispetto dei limiti sui requisiti acustici passivi stabiliti dal Dpcm 5/12/97, redatta da un tecnico esperto in acustica ambientale secondo le procedure previste dalle norme di riferimento (articolo 2, comma 9, della suddetta legge quadro sull'inquinamento acustico).

A garanzia di imparzialità, è fondamentale che il tecnico sia indipendente nel senso che non deve aver avuto rapporti diretti né con il venditore, né con l'impresa costruttrice e neppure con il fornitore dei materiali termoacustici utilizzati nella costruzione dell'edificio.

Naturalmente è bene che il compratore contrattualizzi all'atto della stipulazione del preliminare il rilascio di una garanzia specifica onde evitare che l'impresa cessando l'attività in fatto vanifichi l' azione giudiziaria attivata dal compratore.

Come già spiegato in questo forum infatti una società che si cancelli dal Registro Imprese si estingue e con essa ogni ragione di credito maturata nei suoi confronti.
 

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