• Autore discussione Autore discussione User_48133
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l'Unica alternativa che mi è venuta in mente per non demolire:
1)Acquistare almeno una fascia terreno di 6 mt per tutta la lunghezza del confine
2) Fare un rilievo e frazionare le due nuove particelle (ricordo che sostanza parlava che il vicino dall'altra parte aveva 50 mt liberi
3) la fascia di terreno deve essere edificabile (come avviene quando realizzi normalmente un'immobile, dove TUTTO il terreno è edificabile)
4) Possibilmente mettere i punti 1) e 2) e 3) nel preliminare d'acquisto...sarà poi l'attuale proprietario (se vuole vendere a doversi aggiustare) anche se mi sembra più oneroso della demolizione e non so quanto fattibile

Sarebbe l'unico modo per sanare l'abuso della distanza ma
1) E' subordinato alla volontà del vicino a venderti la fascia di terreno e subito dopo dovresti trasformarla in edificabile
2) Il Comune dovrebbe concederla come edificabile (possibile anche in tempi brevi per piccoli fazzoletti di terra che non comportano grandi cambiamenti nell'assegnazione della volumetria)


A quel punto avendo più superficie fondiaria addirittura avresti pure più MC realizzabili.

Sinceramente è talmente intricata questa soluzione e soggetta a talmente tante variabili (non controllabili da te @sostanza ) che non so quanto possa essere fattibile e poi possa valerne la pena.

A mio avviso veramente è più economico la sua demolizione.

@Gianco ha proposto giustamente la costruzione in aderenza con il vicino (non so se sia possibile con una situazione del genere ma penso sia possibile se Gianco l'ha proposta).
Però il vicino dovrà poi a sua volta o costruire a 0mt (in aderenza) o perdere almeno 5 mt di fascia e tenersi arretrato in tutto di almeno 10 mt dal confine (vedi D.M 1444/68, salvo disposizioni più restrittive del Comune).
Sinceramente io non accetterei di vincolarmi (al posto del vicino) così tanto sul mio terreno per sanare un abuso dell'altro, però non è detto che il vicino la pensi come me.

Sono comunque soluzioni con veramente troppe variabili che non dipendono da @sostanza .
 
si si troppo complicato.
Alla fettina di terreno del confinante da acquistare ho pensato anche io...Il terreno avrebbe una nuova lunghezza e la casa magicamente sarebbe in regola con la concessione.Il costo del notaio e del geometra e delle marche da bollo e il seguente ccatastamento... credo che blocchera' il proprietario.

ho gia capito che purtoppo quel terreno restera' come si trova per altri 40anni.
 
l'Unica alternativa che mi è venuta in mente per non demolire:
1)Acquistare almeno una fascia terreno di 6 mt per tutta la lunghezza del confine
2) Fare un rilievo e frazionare le due nuove particelle (ricordo che sostanza parlava che il vicino dall'altra parte aveva 50 mt liberi
3) la fascia di terreno deve essere edificabile (come avviene quando realizzi normalmente un'immobile, dove TUTTO il terreno è edificabile)
4) Possibilmente mettere i punti 1) e 2) e 3) nel preliminare d'acquisto...sarà poi l'attuale proprietario (se vuole vendere a doversi aggiustare) anche se mi sembra più oneroso della demolizione e non so quanto fattibile

Sarebbe l'unico modo per sanare l'abuso della distanza ma
1) E' subordinato alla volontà del vicino a venderti la fascia di terreno e subito dopo dovresti trasformarla in edificabile
2) Il Comune dovrebbe concederla come edificabile (possibile anche in tempi brevi per piccoli fazzoletti di terra che non comportano grandi cambiamenti nell'assegnazione della volumetria)


A quel punto avendo più superficie fondiaria addirittura avresti pure più MC realizzabili.

Sinceramente è talmente intricata questa soluzione e soggetta a talmente tante variabili (non controllabili da te @sostanza ) che non so quanto possa essere fattibile e poi possa valerne la pena.

A mio avviso veramente è più economico la sua demolizione.

@Gianco ha proposto giustamente la costruzione in aderenza con il vicino (non so se sia possibile con una situazione del genere ma penso sia possibile se Gianco l'ha proposta).
Però il vicino dovrà poi a sua volta o costruire a 0mt (in aderenza) o perdere almeno 5 mt di fascia e tenersi arretrato in tutto di almeno 10 mt dal confine (vedi D.M 1444/68, salvo disposizioni più restrittive del Comune).
Sinceramente io non accetterei di vincolarmi (al posto del vicino) così tanto sul mio terreno per sanare un abuso dell'altro, però non è detto che il vicino la pensi come me.

Sono comunque soluzioni con veramente troppe variabili che non dipendono da @sostanza .

ma la demolizione perchè?Un comune non fa demolire cosi' facilmente un piccolo fabbricato per gli attrezzi sperduto in campagna come viene consigliato rigidamente qui.
Anche le norme hanno una certa flessibilita'.
 
ma la demolizione perchè?Un comune non fa demolire cosi' facilmente un piccolo fabbricato per gli attrezzi sperduto in campagna come viene consigliato rigidamente qui.
Anche le norme hanno una certa flessibilita'.
Perché il non attenersi alle norme sulle distanze (ne quelle del DM) ne quelle del Codice Civile impone questa soluzione nel NON esistendo più il condono edilizio.
La normale sanatoria non riesce a sanare qursti vizi che sono gravi in quanto in contrasto con tutte le normative. Solo un condono potrebbe far passare una cosa del genere!

Poi ci sono aree (ma non credo il tuo caso) come arre protette e parchi dove neanche il condono edilizio potrebbe sanare. Ovviamente aree che dovrebbero essere individuate sul PRG al momento dell'abuso.
 
Come già detto, l'eventuale condono edilizio non può prescindere le distanze di rispetto, per cui è necessario concordare con il vicino la distanza del fabbricato inferiore al confine, restando salva quella fra fabbricati contrapposti.
 
@Gianco È possibile in un caso con concessione edilizia difforme poter ridiscutere la distanza 0?
Ovviamente il vicino dovrebbe tagliarsi le P...e dovendo poi per forza erigere o a 0mt o a 10 mt (minimo) dal confine anziché i 5mt suoi più 5mt dell'altro.

Qui ho notato che i metri sono 6 però, quindi in estensione dei limiti del DM 1444/1968.
 
Ultima modifica:
@sostanza queste sono le distanze del DM 1444/68:
art. 9. Limiti di distanza tra i fabbricati

Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.

2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12.
Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7.
- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;
- ml. 10,000 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

L'unica deroghe al 10 mt e distanza diversa da 0, è
  • le distanze tra edifici all'interno di un Piano Convenzionato con il Comune (ma si parla d'interventi molto grandi) e non è il tuo caso. Ti assicuro che un Piano Convenzionato comunque non ha mai distanze 20 cm da un confine ma almeno siamo sui 5/6 mt invece che 10 mt, tra edifici all'interno del Piano.Tra il Piano convenzionato e edifici fuori valgono sempre i 10 mt.
In tutti gli altri casi o costruisci a 10mt (5 mt dal confine per parte minimo) oppure costruisci a 0mt MA PREVIO consenso scritto del confinante primo costruente.
Niente permesso scritto niente costruzione in aderenza (almeno qui ormai va così).
 
si ok...ma il caso attuale è la difformita' del progetto col reale.Il consenso dei vicini,il proprietario me lo ha anche assicurato....l'unica vera sanatoria sarebbe l'acquisto della striscia del terreno dei vicini,con tutte le spese annesse e connesse per ristabilire la giusta distanza anche sulla carta senza cambiare progetto o demolire qualcosa.
 
Non capisco perché acquistare la fascia per ripristinare la distanza minima del fabbricato dal confine. Poiché il vicino ha edificato a 50 m dal confine, nel complesso, se firmate l'accordo, può restare tutto così, eventualmente riconoscendogli un indennizzo. Non credo che accetterebbe a cederti una fascia di circa 5 m del suo terreno a ridosso del confine comune.
 

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