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User_29045

Ospite
In tutto questo, aggiungo che io e te ne sappiamo più del Centro di Assistenza Fiscale, dove ogni anno trovo gente nuova che, a giudicare dalle affermazioni lavorative che fanno, sembrano proprio persone prese col criterio "Passavo di qui e così...".

Quindi, in sintesi, se non sei tu ad indicare al C.A.F. qual è la percentuale di detrazione IRPEF, loro molto probabilmente sbaglieranno. Tanto con l'apposizione della tua firma li esoneri da ogni responsabilità (c'è scritto), quindi dove sta il problema? ;)
 
U

User_29045

Ospite
Troppo gentile.... ma vedi, mi stavo interessando proprio perchè avevo avuto la tua stessa idea.....:p

Ti conviene allora fondare un'associazione religiosa, così l'immobile dove essa avrà sede non pagherà l'IMU. Un po' di quadri religiosi qua e là, luce soffusa, odore d'incenso ovunque, e l'IMU è scongiurata! ;)

O sennò puoi fondare un'associazione sportiva dilettantistica, anch'essa non paga l'IMU: https://www.anifeurowellness.it/esenzione-IMU-anche-per-le-societa-sportive-dilettantistiche/
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Tanto con l'apposizione della tua firma li esoneri da ogni responsabilità (c'è scritto),
Corresponsabilità, forse. Ma anche il CAF ha la responsabilità del controllo: se gli hai fornito le pezze giustificative, spetta a loro la responsabilità dell'uso che ne fanno...
Ti conviene allora fondare un'associazione religiosa,
O sennò puoi fondare un'associazione sportiva dilettantistica,
Hai dimenticato, come molti del resto, le associazioni sindacali, le sedi di partito ecc. ecc.: il beneficio che include gli edifici ecclesiastici adibiti al culto ed alla promozione sociale, comprende molti altri enti che poi magari sono i primi a scandalizzarsi e chiamare in causa la chiesa.

Ora che ci sia una miriade di abusi mascherati, tipo bar, ristoranti ed alberghi, e non parlo del baretto dell'oratorio, è un fatto che si constata dappertutto, ma ... non si limita agli ambienti religiosi.

Purtroppo (o per fortuna? )siamo fatti così: siamo un popolo che ha fantasia ....
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
La direttiva era così chiara ed esaustiva che la Agenzia delle Entrate ha ritenuto di cominciare ad emettere una circolare (la 8 del 3/4/20) di ben 75 pagine.

Ecco cosa risponde in merito alle donazioni dirette ad ospedali

5.5 Modalità di effettuazione delle erogazioni liberali effettuate a strutture ospedaliere QUESITO: È possibile ricomprendere nelle previsioni agevolative di cui all’art. 66 del Decreto anche le donazioni effettuate direttamente alle strutture ospedaliere sul territorio?
RISPOSTA: L’art. 66 del Decreto intende incentivare le erogazioni liberali «finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19». In particolare:  il comma 1 dell’art. 66 prevede che per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro;  il comma 2, mutuando la disciplina agevolativa prevista dall’articolo 27 della legge n. 133 del 1999 (cui fa rinvio), garantisce, come chiarito nel precedente paragrafo 5.2, la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro e la non tassazione del valore dei beni ceduti gratuitamente, che non determinano plusvalenze o ricavi fiscalmente rilevanti. Ciò a condizione che anche tali erogazioni liberali, effettuate nel 2020 dai soggetti titolari di reddito di impresa, siano finalizzate al sostegno dell'emergenza da COVID 19. Pertanto, coerentemente con la finalità perseguita dall’art. 66 del Decreto, volta ad incentivare la destinazione delle erogazioni liberali finalizzate al finanziamento degli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si ritiene che rientrino nel novero delle donazioni agevolabili ai sensi della predetta disposizione: - le donazioni effettuate in favore degli enti espressamente elencati dallo stesso art. 66 (Stato, regioni, fondazioni, ecc.), nonché quelle eseguite anche per il tramite degli enti richiamati dall’art. 27 della 13 maggio 1999, n. 133 cui il comma 2 dell’art. 66 del Decreto fa rinvio; - donazioni eseguite dai soggetti indicati nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 66 (persone fisiche, enti non commerciali, soggetti titolari di reddito di impresa), non necessariamente per il tramite e/o favore degli enti espressamente indicati dalla norma, ma direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell’emergenza COVID-19. Tale conclusione risulta coerente, sotto il profilo sistematico, anche con la previsione extra-fiscale dell’articolo 4 del Decreto che al comma 1 stabilisce che le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell’emergenza COVID- 19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.
 

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