Senza notizia certe si rischia di andare avanti a tentativi, di cui uno di questi potrebbe essere che un bene immobile societario sia stato venduto a prezzo simbolico a lui medesimo come persona fisica o alla di cui moglie.
L'Srl, è società c.d. di capitali e gode di un'autonomia giuridica perfetta, ovvero separa i beni personali dei singoli soci da quelli sociali, ne consegue che ove non ci sia qualche connessione tra i beni societari e i soci intesi come persone fisiche non dovrebbe conseguire alcuna revocatoria.
La revocatoria viene azionata nel momento in cui il bene oggetto di una vendita vada a ledere le ragioni dei creditori, in quanto viene sottratto un bene che fungeva da garanzia, nel caso da te prospettato ove non ci fosse connessione come sopra detto, non ci sarebbero i presupposti per la revocatoria.
Se il tuo amico è sicuro di quanto afferma potrà sempre spiegare opposizione alla revocatoria.
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Con la sentenza 966 del 17/01/2007 la Suprema Corte conferma soggetta ad azione revocatoria ordinaria la costituzione di un fondo patrimoniale in cui i coniugi avevano destinato un bene immobile di proprietà.
L'azione revocatoria ordinaria, che rientra tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, è disciplinata dall'articolo 2901 e seguenti del codice civile, norme che dispongono che il creditore può domandare, a certe condizioni, che siano dichiarate inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con il quale il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.
La sentenza è particolarmente interessante in quanto ripercorre dettagliatamente i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria.
La Corte di Cassazione stabilisce che la funzione di tale azione non è soltanto quella di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, ma anche quella di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva.
La Suprema Corte espressamente dispone che le condizioni per l'esercizio dell' azione revocatoria consistono:
• “nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente; ( N.d.R. esistenza di un credito)
• nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo; (N.d.r. atto di disposizione- pericolo di danno)
• nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.” ( N.d.r. scientia damni e consilium fraudis )
La Corte analizzando in specifico i singoli presupposti rileva quanto segue:
• in ordine alla nozione di credito , la stessa deve essere interpretata in senso estensivo fino a comprendervi “ le legittime ragioni od aspettative di credito coerentemente con la funzione propria dell'azione ”, per cui in tale nozione è certamente da considerarsi compresa la fideiussione;
• in ordine all' atto di disposizione-pericolo di danno , “ non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo .” E', perciò, idonea a pregiudicare le ragioni del creditore anche una variazione semplicemente qualitativa del patrimonio del debitore, che può realizzarsi con la sostituzione di un bene con altro più difficilmente aggredibile in sede esecutiva. Da un punto di vista dell'onere probatorio la Corte rileva che spetta al convenuto nell'azione revocatoria eccepire l'insussistenza di tale rischio .
• In ordine all'elemento soggettivo , “ quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ( scientia damni ), e cioè la semplice conoscenza -cui va equiparata la agevole conoscibilità- da parte del debitore( e in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo..)”. La prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore ben può essere fornita, “ trattandosi di un atteggiamento soggettivo, anche tramite presunzioni .”
Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria è importante la distinzione fra atti di disposizione anteriori o successivi al sorgere del credito nonché tra atti a titolo gratuito e atti a titolo oneroso . Negli atti anteriori al sorgere del credito si richiede, da un punto di vista soggettivo, l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), mentre negli atti successivi al sorgere del credito è sufficiente la mera generica conoscenza del pregiudizio.
Negli atti a titolo gratuito, inoltre, si prescinde dall'indagine dell'elemento psicologico del terzo, mentre negli atti a titolo oneroso è necessario che il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
E' da tenere presente, inoltre, che l'azione revocatoria non ha effetto restitutorio , il bene non torna nel patrimonio del debitore, conservando l'atto la sua validità, ma resta soggetto all'aggressione del solo creditore istante e nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni. L'atto di disposizione è valido ed efficace erga omnes con l'unica eccezione del creditore che agisce in revocatoria. I creditori che sono rimasti inerti non potranno aggredire il bene presso il terzo né intervenire nel procedimento esecutivo iniziato dal creditore revocante