U

User_57897

Ospite
Buongiorno: rispondo a marcanto e specifico a look quanto segue, premettendo che per una ricerca completa a quanto mi son riferito in merito alla Legge Tognoli rimando tutti i volonterosi lettori del Forum alla verifica di quanto di seguito riportato, premettendo che le sentenze di Cassazione sono la fase applicativa delle leggi e sostanzialmente formano una delle fasi di attuazione delle Leggi medesime.

Recentemente risultano due Sentenze applicative della Legge stessa, ed entrambe aventi ad oggetto i parcheggi pertinenziali ex legge 122/89, gli Ermellini hanno stabilito che:
l’esecuzione di parcheggi pertinenziali in deroga alle norme urbanistiche è consentita soltanto per i parcheggi ulteriori a quelli obbligatori (sentenza n. 6738/2018)
la possibilità per la costruzione dei parcheggi data dalla legge Tognoli non esime dal titolo edilizio e vieta la realizzazione di parcheggi al pian terreno sopraelevando l’edificio (sentenza n. 1488/2018)

Con la sentenza n. 6738/2018 la terza sezione della Cassazione penale ha chiarito che l’argomento deroga alle norme urbanistiche per i parcheggi pertinenziali deve essere interpretato correttamente leggendo l’art.9 della legge 122/1989 unitamente all’art.41-sexies della legge 1150/1942.
Il combinato disposto degli articoli 41-sexies legge 1150/1942 e 9 comma 1 legge 122/1989 può consentire, anche nelle nuove costruzioni, l’esecuzione di parcheggi in deroga alle norme urbanistiche e quindi dei volumi realizzabili, soltanto se ulteriori a quelli obbligatori.

I giudici di Cassazione hanno osservato che l’art. 9 comma 1, e non comma 3, della legge 122/1989 stabilisce che i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti.”

Letta unitamente all’art. 41-sexies legge 1150/1942, secondo cui nelle nuove costruzioni debbono essere riservati gli spazi obbligatori di parcheggio ivi indicati, questa norma significa soltanto che la deroga agli strumenti urbanistici per la realizzazione di nuovi parcheggi è consentita, in linea con le finalità della legge, per gli edifici esistenti, al fine di incrementare detti spazi e purché i nuovi parcheggi si trovino nel sottosuolo ovvero al piano terreno degli edifici.

Non significa, invece, che i parcheggi pertinenziali obbligatori che debbono essere realizzati nelle nuove costruzioni ai sensi dell’art. 41-sexies legge 1150/1942 possano derogare agli strumenti urbanistici, giacché, se questa fosse stata l’intenzione del legislatore, la possibilità di deroga sarebbe stata inserita direttamente in quella disposizione.

Peraltro, la giurisprudenza amministrativa è consolidata nell’affermare che la realizzazione di autorimesse e parcheggi, se non effettuata in locali preesistenti o totalmente al di sotto del piano di campagna naturale, è soggetta alla disciplina urbanistica che regola le nuove costruzioni fuori terra.

Con la sentenza n. 1488/2018 i giudici di Cassazione hanno chiarito che l’ok ai parcheggi in deroga della legge Tognoli non esime dal titolo edilizio e VIETA la realizzazione di parcheggi al piano terreno sopraelevando l’edificio.

Secondo la Cassazione infatti la deroga contemplata dall’art. 9, comma 1, legge 122/1989, riguarda solo la realizzazione, nel sottosuolo o al piano terreno di fabbricati preesistenti, dei parcheggi pertinenziali, soggetta solamente a dichiarazione di inizio attività (attualmente segnalazione certificata di inizio attività), ma non si estende, non essendo un tale effetto in alcun modo indicato nella disposizione, alla ‘traslazione’ della cubatura, e non consente, dunque, di realizzare aumenti volumetrici di alcun genere, se non in presenza dei titoli autorizzativi ordinariamente richiesti, in mancanza dei quali devono ritenersi sussistenti i reati urbanistici di cui agli artt. 44, 93 e 95 dpr 380/2001, trattandosi di disposizione derogatoria speciale, non suscettibile di estensione analogica.
Testi completi delle sentenze possono essere ricavati in internet in forma estremamente facile ed estesa, le più precise esplicazioni sono espresse dal sito dell’ACCA, produttrice di software per l’edilizia.

Per chi volesse leggere per intero le sentenze può digitare i riferimenti delle sentenze stesse e ricavarne i contenuti, oppure entrare nel sito di ACCA software con il link:
https://biblus.acca.it/parcheggi-pertinenziali-le-ultime-sentenze-della-cassazione/7/7
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Guarda, sembra che discutendo con te si ha l'impressione di dialogare con persona di un altra lingua perché non ci si comprende/capisce.....o fai finta di non capire!!!!

ESISTE un edificio in costruzione pienamente LEGITTIMATO da titolo edilizio > questo cosa significa ?
Significa che rispetta TUTTI i requisiti di leggere anche quella per i parcheggi, nonché di fantomatici vincoli inesistenti.
Mente tu riporti sentenze sui parcheggi pertinenziali in deroga o non in deroga o afferenti ai parcheggi leg. Tognoli ...quindi tali sentenze sono DEL TUTTO FUORI LUOGO perché il problema NON sono i parcheggi perché l'immobile ha un titolo edilizio regolarmente rilasciato.
RIPETO sono sentenze non attinenti al problema qui discusso.

Il problema è se dei condo'mini non proprietari di box debbano contribuire ai costi dei lavori di completamento...,
 
Ultima modifica:

marcanto

Membro Senior
Professionista
quindi a tuo avviso un condòmino che NON ha la proprietà di un box auto (sottolineo non ha) deve partecipare alle spese per il completamento dei box auto ?
Stai dicendo questo ?
E' a questo che devi rispondere.

Quindi le sentenze che indicavi come emanate devono aver trattato questa tematica.

PS: astieniti da interventi fuorvianti
 
U

User_57897

Ospite
Punto 1) #20 mi richiedi di riferire le sentenze.
Punto 2) nel quesito iniziale look riporta: " Il condominio in questione presenta alcuni problemi per lavori non terminati dal costruttore, causa fallimento di quest'ultimo; tra questi, alcune difformità del vialetto di ingresso, ma soprattutto il mancato completamento dei locali sotterranei destinati ad ospitare box e posti auto, ai quali accedere attraverso un montauto (mai installato). A causa di queste mancanze sulle parti comuni il Comune non rilascia l'abitabilità del condominio stesso, chiedendo ai condomini di accollarsi le spese per il completamento dei lavori. Dopo aver ottenuto il permesso di costruire in sanatoria e pagati i relativi oneri comunali, è arrivato il momento della ripartizione tra i condomini dei costi dei lavori da eseguire. "
Considerato che i box ed i garage sotterranei fanno parte integrante della Concessione in Sanatoria che riguarda l'intero condominio, considerato che la Legge Tognoli prevede una superficie per CIASCUNA UNITA' IMMOBILARE a posto macchina di pertinenza (che il proprietario abbia o non abbia l'auto non interessa), l'immobile DEVE avere il posto macchiana comunque, da cui risulta evidente che le spese, conseguenti il completamento in sanatoria delle parti comuni finalizzate al completamento per realizzazione dei posti macchina deve essere ripartito a millesimi. Già accennato in precedenza.
Non mi sembra di dire le cose in lingua diversa.

look ha scritto:
La domanda è la seguente: quali millesimi è corretto applicare? è corretto ripartire i costi attraverso l'applicazione dei millesimi di proprietà generale (in quanto la sanatoria riguarda le parti comuni dell'intero condominio, e l'ottenimento della abitabilità è interesse di tutti i condomini), oppure sarebbe più corretto ripartire le spese in modo differenziato, ripartendo per esempio il costo del montauto ai soli proprietari di box e posti auto?
Ringrazio anticipatamente
---------------------
In conclusione: SI le spese derivanti dal completamento delle opere per la sanatoria devono essere SUDDIVISE in base alla ripartizione MILLESIMALE PER L'INTERO CONDOMINIO di quanto Box sono pertinenza di ciascuna U.I.U. e Montauto e loro parti di accesso comuni a tutti i sub/posti auto o box sono di pertinenza del condominio in tutte le sue parti, comuni a tutti i box in quanto essi formano parte integrante del condominio stesso. Nessuna unità immobiliare esclusa. Nessuna deroga. L'applicazione della Legge Tognoli è INDEROGABILE! Il riferimento alle Sentenze riportate aveva principalmente questo scopo.
 
Ultima modifica di un moderatore:

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Possono, trattandosi di opere per "mettere a norma" spazi comuni, essere queste pagate solo da chi successivamente le utilizzerà, invece che da tutti coloro che ne hanno interesse?

Non "possono" ma "devono".

Vale quanto già espresso al post #2.

Anzi...siccome la "agibilità" dell'intero edificio è sospesa a causa della "inazione" (seppur involontaria) dei proprietari dell'area da completarsi si potrebbe paventare una citazione per danni qualora gli altri ne subissero.
 
U

User_57897

Ospite
.
Non "possono" ma "devono".
Anzi...siccome la "agibilità" dell'intero edificio è sospesa a causa della "inazione" (seppur involontaria) dei proprietari dell'area da completarsi si potrebbe paventare una citazione per danni qualora gli altri ne subissero.
Già successo in caso analogo: su quatto uno si opponeva in quanto non aveva macchina, per cui non aveva bisogno del garage ... ha dovuto comperarlo lo stesso!
E vai!
 

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