Buongiorno: rispondo a marcanto e specifico a look quanto segue, premettendo che per una ricerca completa a quanto mi son riferito in merito alla Legge Tognoli rimando tutti i
volonterosi lettori del Forum alla verifica di quanto di seguito riportato, premettendo che le
sentenze di Cassazione sono la
fase applicativa delle leggi e sostanzialmente formano una delle
fasi di attuazione delle Leggi medesime.
Recentemente risultano
due Sentenze applicative della Legge stessa, ed entrambe aventi ad oggetto i
parcheggi pertinenziali ex legge 122/89, gli Ermellini hanno stabilito che:
l’esecuzione di parcheggi pertinenziali in deroga alle norme urbanistiche è consentita
soltanto per i
parcheggi ulteriori a quelli obbligatori (
sentenza n. 6738/2018)
la possibilità per la costruzione dei parcheggi data dalla legge Tognoli
non esime dal titolo edilizio e
vieta la realizzazione di parcheggi al pian terreno sopraelevando l’edificio (
sentenza n. 1488/2018)
Con la
sentenza n. 6738/2018 la terza sezione della
Cassazione penale ha chiarito che l’argomento
deroga alle norme urbanistiche per i parcheggi pertinenziali deve essere interpretato correttamente leggendo l’art.9 della legge 122/1989 unitamente all’art.41-sexies della legge 1150/1942.
Il combinato disposto degli articoli 41-sexies legge 1150/1942 e 9 comma 1 legge 122/1989 può consentire, anche nelle nuove costruzioni, l’esecuzione di parcheggi in deroga alle norme urbanistiche e quindi dei volumi realizzabili,
soltanto se ulteriori a quelli obbligatori.
I giudici di Cassazione hanno osservato che l’art. 9 comma 1, e non comma 3, della legge 122/1989 stabilisce che
“i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti.”
Letta unitamente all’art. 41-sexies legge 1150/1942, secondo cui nelle nuove costruzioni debbono essere riservati gli spazi obbligatori di parcheggio ivi indicati, questa norma significa soltanto che
la deroga agli strumenti urbanistici per la realizzazione di nuovi parcheggi è consentita, in linea con le finalità della legge, per gli edifici esistenti,
al fine di incrementare detti spazi e purché i
nuovi parcheggi si trovino
nel sottosuolo ovvero al piano terreno degli edifici.
Non significa, invece,
che i parcheggi pertinenziali obbligatori che debbono essere realizzati nelle nuove costruzioni ai sensi dell’art. 41-sexies legge 1150/1942
possano derogare agli strumenti urbanistici, giacché, se questa fosse stata l’intenzione del legislatore, la possibilità di deroga sarebbe stata inserita direttamente in quella disposizione.
Peraltro, la giurisprudenza amministrativa è consolidata nell’affermare che
la realizzazione di autorimesse e parcheggi, se non effettuata in locali preesistenti o totalmente al di sotto del piano di campagna naturale, è soggetta alla disciplina urbanistica che regola le nuove costruzioni fuori terra.
Con la
sentenza n. 1488/2018 i giudici di Cassazione hanno chiarito che l’ok ai parcheggi in deroga della legge Tognoli
non esime dal titolo edilizio e
VIETA la realizzazione di parcheggi al piano terreno sopraelevando l’edificio.
Secondo la Cassazione infatti
la deroga contemplata dall’art. 9, comma 1,
legge 122/1989, riguarda
solo la realizzazione, nel sottosuolo o al piano terreno di fabbricati preesistenti, dei
parcheggi pertinenziali, soggetta solamente a dichiarazione di
inizio attività (
attualmente segnalazione certificata di inizio attività), ma
non si estende, non essendo un tale effetto in alcun modo indicato nella disposizione, alla ‘traslazione’ della cubatura, e
non consente, dunque, di realizzare
aumenti volumetrici di alcun genere,
se non in presenza dei titoli autorizzativi ordinariamente richiesti, in mancanza dei quali
devono ritenersi sussistenti i reati urbanistici di cui agli artt. 44, 93 e 95 dpr 380/2001, trattandosi di disposizione derogatoria speciale, non suscettibile di estensione analogica.
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