arciera

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ti ripeto: vacci! All'Agenzia delle Entrate non gliene importa nulla. Non accetta la legge bassanini. Vuiole tutto in originale. tu ti ritrovi solo fotocopie.[DOUBLEPOST=1403535841,1403535753][/DOUBLEPOST]Ti immagini se non ho avuto a che dire? Persino i direttori sono scesi. Niente: ci sono sentenze di tribunale. Me le hanno fatte vedere. Che fai tu? io gli ho lasciato i documenti che "lo stato possiede etc. etc."
 
J

jac1.0

Ospite
A Roma 6 hanno accettato mie dichiarazioni sostitutive, non è stato necessario neanche rivolgersi al capo ufficio.
 

arciera

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"A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. 445/2000). Pertanto a far data dal 1° gennaio 2012, i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, NON POTRANNO UTILIZZARE CERTIFICATI (che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati) e si assumeranno l’onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio (art. 47 D.P.R. 445/2000) o di certificazioni (art. 46). Ciò significa che non si potrà più chiedere al privato cittadino di recarsi all’ufficio anagrafe per ottenere un certificato da produrre ad un altro ufficio pubblico o ad un gestore di servizio pubblico."
Fino a qui bene, però c'è una postilla:
"Rimangono sempre valide le esenzioni in ambito di giustizia"
infatti mi recai all'agenzia a seguito di una sentenza.
 

Nemesis

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Fino a qui bene, però c'è una postilla:
"Rimangono sempre valide le esenzioni in ambito di giustizia"
infatti mi recai all'agenzia a seguito di una sentenza
Tu hai presentato un certificato all'Agenzia delle Entrate, che è un organo della pubblica amministrazione. Non a un ufficio giudiziario, che non lo è. Quel certificato era valido e utilizzabile solo nei rapporti tra privati, e doveva contenere, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Pertanto il funzionario dell'Agenzia delle Entrate ha palesemente infranto la legge, commettendo una violazione dei doveri d'ufficio, ex art. 74 del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. f) della legge n. 183/2011.
 

arciera

Membro Senior
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Tu hai presentato un certificato all'Agenzia delle Entrate, che è un organo della pubblica amministrazione. Non a un ufficio giudiziario, che non lo è.
Ora che un pò mi ricordo, il problema verteva proprio sul fatto che loro dicevano che gli uffici giudiziari non sono organi della pubblica amministrazione, mentre io afferivo il contrario. Come è possibile che la magistratura non sia, come anche tu ora confermi, un organo della pubblica amministrazione?
 

Nemesis

Membro Storico
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Come è possibile che la magistratura non sia, come anche tu ora confermi, un organo della pubblica amministrazione?
La magistratura, ex art. 104, comma 1 della Costituzione, costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il riferimento per individuare le pubbliche amministrazioni è l'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001:
"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI".
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Come l'hanno combinata bella! non è neanche amministratrice della giustizia per conto dello Stato! Se l'amministra da sola. Quindi abitiamo uno Stato a cui l'amministrazione della giustizia non appartiene, bensì gli viene fornita dall'esterno. Una sorta di coscienza leninista. Tutt'al più abbiamo il Presidente della Repubblica che lo presiede. Che non è neanche il capo di essa. Papa, antipapa e papocchio. I tre ordini dello Stato.
 

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