Oronzo Crescenzio

Membro dello Staff
Il potere dell'amministratore di disciplinare l'uso delle cose comuni, di cui all'art. 1130 c.c., comma 1, n. 2, e' finalizzato ad assicurare il pari uso di tutti i condomini e non puo' certo estendersi fino a negare ad uno di essi cio' che e' consentito a tutti gli altri.

(Nella specie l'amministratore aveva negato a un condomino l'accesso ad una parte comune, assumendo che le chiavi del portone dovessero essere nella sola disponibilità del portiere e sotto la sua sorveglianza. ) :applauso:
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto