Katty

Membro Junior
Proprietario Casa
Sono il locatore di un appartamento in affitto con contratto a canone concordato ad uso abitativo 3+2 con cedolare secca a una famiglia di 5 persone. Dopo 9 anni ho fatto ricalcolare il canone concordato e ho inviato al conduttore raccomandata per il rinnovo a nuove condizioni entro i sei mesi dalla scadenza del contratto. Il conduttore ha accettato l'aumento del canone. All' avvicinarsi della scadenza ho inviato il nuovo contratto alla firma conduttore, con anticipo di tre mesi rispetto alla scadenza, per motivi organizzativi. A questo punto il conduttore mi dice che non abiterà più nel mio appartamento in quanto si sta separando dalla compagna, la quale sarà la nuova intestataria dell'affitto. Quest' ultima mi dice che non può firmare il contratto fino all' udienza di separazione, che sarà in data successiva alla scadenza del contratto in essere. Mi potete aiutare?
 
Il conduttore ha accettato l'aumento del canone.
Anche in caso di accettazione (non hai specificato se soltanto verbale o rispondendo con raccomandata alla tua comunicazione) nei termini, a mio parere l'accordo tra locatore e conduttore non si può ritenere concluso fino alla firma di un nuovo contratto o della variazione relativa al contratto in essere.

L'art. 2, c. 1 l. 431/1998 recita:
La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo.
In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione.


Per cui hai due possibilità:

1) Se alla scadenza i due conduttori non firmano, il contratto giunto a scadenza naturale non viene rinnovato e l'appartamento deve essere rilasciato libero da persone e cose.
Questa è la soluzione migliore per te se ritieni che la signora non abbia un reddito sufficiente per sostenere il costo della locazione. Rimanendo da sola con figli a carico potrebbe trovarsi in difficoltà.
Dopo aver liberato l'immobile (se non se ne andranno spontaneamente dovrai procedere con lo sfratto per finita locazione) potrai riaffittarlo ad inquilini migliori.

2) Preferisci continuare la locazione con quell'unica intestataria, eventualmente chiedendo la firma di un garante.
Se non riuscite a concludere entro la scadenza del contratto attuale, puoi concederle ancora del tempo (uno o due mesi) durante il quale dovrà pagare l'indennità di occupazione ex art. 1591 Cod.Civ.
Trascorso inutilmente il periodo concesso, dovranno lasciare l'immobile (spontaneamente o a seguito sfratto per finita locazione) in quanto il contratto scaduto non viene rinnovato.
 
Quest' ultima mi dice che non può firmare il contratto fino all' udienza di separazione, che sarà in data successiva alla scadenza del contratto in essere. Mi potete aiutare?
Probabilmente non è che non può, ma non vuole. Aspetterà di vedere che assegno mensile stabilirà il giudice. Comunque le alternative sono quelle elencate da @uva
 

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