ORIANO

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Con l'introduzione di quanto previsto dall'art. 13-ter del D.L. 83/2012 (decreto sviluppo), il committente sogetto IVA, deve richiedere all'appaltatore un autocertificazione (o asseverazione), per la regolarità del versamento IVA e delle ritenute su lavoratori dipendenti in relazione al lavori eseguiti da contratto di appalto stipulato dopo il 12/08/2012, pena una sanzione amministrativa da Eu 5000,00 a Eu 200000,00.
Il quesito è questo: nel caso in cui non sono scaduti i termini per il versamento dell' IVA e tanto meno per il versamento delle ritenute da lavoro dipendente, come si fa per poter liquidare ugualmente la fattura dei lavori che sono stati eseguiti ? Si deve aspettare la scadenza fiscale ? oppure nel caso di scelta di "IVA per Cassa", come si fa a liquidare l'appaltatore che ancora non ha versato l'IVA e non la verserà fin quando non verrà pagato?
Grazie in anticipo a chi vorrà darmi una risposta.

Oriano
 

Daniele 78

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Professionista
Ti puoi far fare una autodichiarazione sul suo regolare versamento dell'IVA, è l'unica cosa che puoi fare anche perchè non esiste ancora un Durc per l'IVA, e siccome ho chiesto informazioni anche ad un ufficiale della Gdf che conosco, mi ha confermato ciò.

Con L'autodichiarazione sul regolare versamento IVA tu come commitente sei a posto e ci fossero dei problemi non possono contestarti nulla proprio perchè nelle mani hai una autocertificazione (logicamente firmata e timbrata dall'impresa) che si prenderà ogni responsabilità sul dichiarato.

Questa legge è una cavolata colossale poichè hanno posto si dei doveri ma non hanno spiegato come espletarli con un documento ufficiale che tuttora non esiste.

l'unica rimane l'autocertificazione.
 

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