paolo_80

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Proprietario Casa
Buongiorno a tutti.
Mio padre possiede un immobile abusivo dal 1980 composto da 4 appartamenti. Esso non e' condonabile poiche' ne il Comune ne mio padre trova piu' la pratica istituita nel 1985 e che conteneva il versamneto della prima rata dell'oblazione.
A parte questo, parlando con il nostro geometra, ci e' stato detto che nel momento in cui ci dovra' essere la successione dell'immobile e in mancanza di testamento l'immobile essendo abusivo andrebbe spartito secondo quote indivise. Cioe' non sarebbe possibile assegnare a ciascun erede una parte definita dell'immobile (cioe' un singolo appartamento suddiviso bonariamente tra il coniuge e i tre figli).
Il notaio, sostiene il geometra, non potrebbe fare il rogito perche' manca la concessione edilizia che deve essere menzionata.
L'alternativa secondo il tecnico sarebbe quella di far fare un testamento e dividere cosi' le proprieta'.
In questo testamento i figli sarebbero nudi proprietari e il coniuge usufruttuario.
In questo modo si eviterebbe l'esborso per una seconda successione .
E' vero cio' che dice il geometra?
Io sapevo che essendo la successione NON un atto tra vivi poteva essa prevedere una divisione dell'immobile abusivo in parti precise e definite.
Almeno cosi' recita la 47/85.
Grazie a tutti.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Io sapevo che essendo la successione NON un atto tra vivi poteva essa prevedere una divisione dell'immobile abusivo in parti precise e definite.
Il fatto che la successione non sia un atto tra vivi non determina che la successione stessa possa avvenire in contrasto con le norme del codice civile.
Se la successione è ab intestato (senza testamento), tutti i coeredi sono in comunione. Pertanto ciascun coerede non ottiene la proprietà di una specifica sezione dell’immobile, ma solo una quota ideale sull’intero bene. Tale situazione permarrà tale, fino a quando non avvenga lo scioglimento della comunione, con la divisione tra i coeredi.
 

paolo_80

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
si fino a qui ci sono. Ma il notaio nel caso di accordo tra le parti puo' legittimare questo scioglimento di comunione se l'immobile e' abusivo?
Il testo unico dell'edilizia riporta che gli atti tra vivi che hanno per oggetto il trasferimento di immobili sono nulli se manca il permesso di costruire e l'iscrizione in catasto
Nel mio caso manca il permesso di costruire mentre sono presenti le iscrizioni in catasto.
Quindi senza testamento questo immobile si puo dividere in sezioni precise?
grazie
 

paolo_80

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Nemesis ho letto alcuni articoli del testo unico e in modo particolare il numero 46.
L'articolo 46 del testo unico (D.P.R. n. 380/2001) cita testualmente che "Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria".
A questo punto chiedo solo una cosa:
essendo tale immobile del 1980 ed essendo esso sprovvisto di permesso di costruire si puo' comodamente dividere tra gli eredi in parti distinte?
E' il mio geometra che e' poco preparato oppure ha ragione?.
Come detto all'inizio del mio thread egli al 100% sostiene che in caso di successione legittima (e quindi senza testamento) l'immobile resterebbe solo e soltanto in comunione.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Mio padre possiede un immobile abusivo dal 1980 composto da 4 appartamenti. Esso non e' condonabile poiche' ne il Comune ne mio padre trova piu' la pratica istituita nel 1985 e che conteneva il versamneto della prima rata dell'oblazione.
A parte questo, parlando con il nostro geometra, ci e' stato detto che nel momento in cui ci dovra' essere la successione dell'immobile e in mancanza di testamento l'immobile essendo abusivo andrebbe spartito secondo quote indivise. Cioe' non sarebbe possibile assegnare a ciascun erede una parte definita dell'immobile (cioe' un singolo appartamento suddiviso bonariamente tra il coniuge e i tre figli).
Inizialmente, trovo strano ed improbabile che l'ufficio condono non trovi la pratica della richiesta ai sensi della L. 47/85. Ti consiglio di fare una richiesta di accesso agli atti, magari avvalendoti dell'aiuto del tecnico incaricato all'epoca, se ancora presente. Ad una richiesta scritta devono rispondere per iscritto e non possono liquidarti con sufficienza solo perché potrebbero avere difficoltà ad esaminare vecchie pratiche polverose. Certamente, se avete fatto la richiesta ed avete presentato la ricevuta di un versamento, loro, ufficio tecnico comunale, vi deve avere presentato una richiesta di integrazione dei documenti per completare la pratica. Ricordati che ogni comunicazione, in entrata ed in uscita, deve passare per il protocollo, quindi se ne deve trovare traccia.
Il problema della successione si potrebbe superare, se tuo padre redigesse un testamento o descrivendo con precisione, senza punti ambigui, le porzioni che vorrebbe lasciare ai figli, eventualmente gravandoli dell'usufrutto riservato alla moglie.
Se la ripartizione corrisponde alla situazione attuale è sufficiente dichiarare in catasto detti immobili, se ancora non l'aveste fatto.
Quando si verificherà l'evento, dopo la pubblicazione del testamento potrete trasferire gli immobili a nome degli eredi nel rispetto del testamento con la sua voltura.
In tal modo ogni erede interverrà nei diritti e doveri e qualora si ritrovasse la domanda di condono edilizio, se non ancora rigettata, potrete integrarla con la documentazione mancante.
 

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