Carlo51

Nuovo Iscritto
Abito al secondo piano di un condominio che ha, da molti anni, direi da sempre, adottato una tabella millesimale così calcolata:
50% in base al piano
50% in base ai millesimi di proprietà.
Quindi questo comporta una sostanziale differenza di ripartizione spese, ad esempio, tra il mio appartamento e quello al piano di sopra pur essendo identici e di pari metratura.
Nel corso del 2010, al primo piano, è venuto ad abitare una persona disabile, per cui si è resa necessaria l’installazione di un elevatore nel vano scale, alla cui spesa non ho partecipato per altri motivi, peraltro in accordo con la persona stessa. :daccordo:
Nella prossima assemblea vorrei richiedere la revisione o il rifacimento della tabella millesimale secondo criteri più equi, visto le mutate condizioni.
Ho diritto a richiedere e pretendere il rifacimento della tabella?
Occorre sempre l’adesione dell’unanimità dei condomini? :disappunto:

Grazie!!!
:D
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Quando siano state approvate all' unanimità, le tabelle hanno forza di legge tra le parti (articolo 1372 codice civile).

Tuttavia, l' articolo 69 delle disposizioni di attuazione al codice civile, riconosce la facoltà di procedere alla revisione o alla modifica delle tabelle, se il valore millesimale è conseguenza di un errore, ovvero quando, per le mutate condizioni di una parte dell' edificio (sopraelevazione, espropriazione parziale, innovazioni di vasta portata), si sia notevolmente alterato il rapporto tra i valori dei singoli piani o di porzioni di piano.

Inversione dell' onere della prova:

La Cassazione, con sentenza n. 4219 del 23/2/2007, ha stabilito che, se le tabelle millesimali introducono un criterio di ripartizione delle spese diverso da quello stabilito dalla legge, hanno natura convenzionale, per l'approvazione serve il consenso di tutti i condomini, altrimenti è sufficiente la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno 500 millesimi.

Le tabelle sono trascrivibili, unitamente al regolamento che le ha introdotte, presso l'Agenzia del Territorio Servizio pubblicità immobiliare: serve un atto notarile sottoscritto da tutti i condomini.

Alla formalità provvede il notaio.
 

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