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JERRY48

Ospite
vige in materia il Dgs. n. 507 del 1993 art. 38 comma 2 e non sussistono pagamenti di sorta se non si supera la dimensione di cmq 300, purchè sia affisso solo ed esclusivamente sui balconi, finestre, dell'immobile e i contenuti siano riguardanti appunto una vendita o affitto.
saluti JERRY48
 

GinMar Immobiliare

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sono un agente immobilare,su una proprietà che ho messo in vendità,il vicino ha rimosso i cartelli con la dicitura vendesi.Qual'è L'articolo di legge che proibisce la rimuzione dei cartelli?.Grazie! Saluti Katy
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
sono un agente immobilare,su una proprietà che ho messo in vendità,il vicino ha rimosso i cartelli con la dicitura vendesi.Qual'è L'articolo di legge che proibisce la rimuzione dei cartelli?.Grazie! Saluti Katy
Non esiste un articolo che vieta la rimozione dei cartelli, c'è invece l'art. 1102 cc il quale afferma che è possibile servirsi della proprietà comune e Sentenze che sostengono questo principio;

cc Art. 1102 (Uso della cosa comune)
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. ...

Ciascuno dei condomini può servirsi dei muri perimetrali dell'edificio condominiale per quelle utilità accessorie che ineriscono al godimento della sua proprietà esclusiva, qual è l'utilità del risalto pubblicitario dell'attività professionale o commerciale svolta, che si realizza normalmente mediante l'apposizione di insegne, targhe, cartelli e simili. Consegue che - poiché la utilizzazione del muro perimetrale comune mediante tale apposizione non ne altera la naturale e precipua destinazione di sostegno dell'edificio condominiale - l'utilizzazione stessa, ove non impedisca l'esercizio concorrente del diritto degli altri partecipanti di fare eguale uso del muro, costituisce normale esercizio del diritto di usare la cosa comune. (Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 1986, n. 6229)

Il conduttore può apporre sul muro condominiale l'insegna luminosa necessaria a pubblicizzare la propria attività commerciale; detta insegna può essere apposta anche nella porzione del muro non corrispondente all'unità tolta in locazione.
Al proprietario è riconosciuto il diritto di godere e di disporre del bene anche utilizzando le parti condominiali purché non risulti alterata la destinazione di dette parti, né pregiudicato l'uso da parte degli altri condomini.
Secondo la Corte d'Appello di Firenze, le stesse facoltà spetterebbero anche al locatore dell'immobile. Quest'ultimo, infatti, verrebbe a sostituirsi al proprietario nell'uso e nel godimento del bene.
Resta inteso, in ogni caso, che sia la posizione del proprietario che quella del conduttore incontrano gli stessi limiti per cui, l'esercizio del diritto può risultare "compresso" da eventuali limiti contenuti nel regolamento di condominio o in eventuali norme speciali. (Corte di Appello di Firenze - Sez. II - n. 449/2005)


salvo, come detto, non sia vietato da un Regolamento Condominiale Contrattuale;

In tema di condominio di edifici, i partecipanti con voto unanime possono sottoporre a limitazioni, nell'ambito dell'autonomia negoziale, l'esercizio dei poteri e delle facoltà che normalmente caratterizzano il contenuto del diritto di proprietà sulle cose comuni, vertendosi in materia disponibile, con la conseguenza che con regolamento contrattuale possono vietare l'apposizione di insegne, targhe e simili sui muri perimetrali comuni, ovvero subordinarla al consenso dell'amministrazione. (Cass. 03/09/93 n. 9311)

Se non c'è il divieto contrattuale, rimetti il cartello e invia al vicino una diffida a provarci ancora ....
 
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JERRY48

Ospite
salvo, come detto, non sia vietato da un Regolamento Condominiale Contrattuale;

condobip,
c'è da dire anche che le norme del regolamento non possono in alcun modo "menomare i diritti di ciascun condomino", quali risultano dagli atti di acquisto.
e il divieto di apporre un cartello di vendesi riguarda i muri perimetrali comuni, non a parer mio il balcone o la finestra, parte non comune. specialmente il balcone sporgente a parte che non abbia decorazioni o stucchi.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
condobip,
c'è da dire anche che le norme del regolamento non possono in alcun modo "menomare i diritti di ciascun condomino", quali risultano dagli atti di acquisto.
e il divieto di apporre un cartello di vendesi riguarda i muri perimetrali comuni, non a parer mio il balcone o la finestra, parte non comune. specialmente il balcone sporgente a parte che non abbia decorazioni o stucchi.
Infatti, solo un Regolamento Contrattuale (sottoscritto al momento del rogito) oppure una convenzione firmata dal proprietario del balcone potrebbe vietare allo stesso di esporre un cartello pubblicitario sul suo balcone, oppure sulle parti comuni.
 

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