dan1

Membro Attivo
Abito in un comune della Emilia-Romagna.
Per quanto riguarda la raccolta rifiuti, in tale comune vige la tarsu.
Ad un vicino e' stata notificata una infedele denuncia, ossia ha dichiarato meno estensione di quella effettiva dell'immobile posseduto.

Gli e' stata comminata una sanzione e si e' risalito a 5 anni addietro, quindi piu' o meno moltiplicata per 5, la sanzione suddetta.

Mi e' parso di capire che questa sia la tassa, dopo l'ICI, a cui i comuni puntino di piu' per rimpinguare le proprie entrate,orfane della ICI sulla prima casa.

Domanda: e' possibile che una volta che il contribuente abbia appurato un errore di dichiarazione, possa fare come per l'ICI,
una specie di "ravvedimento operoso" al fine di evitare multe sostanziose (ho sentito del 160%).

E' legalmente corretto risalire a 5 anni addietro ?

Grazie a chiunque mi vorra' rispondere.
Dan
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Mi e' parso di capire che questa sia la tassa, dopo l'ICI, a cui i comuni puntino di piu' per rimpinguare le proprie entrate
Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di pulizia delle strade non può mai, per norme legislative, essere in attivo.
I Comuni cercano al riguardo di limitare le perdite...
+

Riferimento normativo: D.lgs.471/97. Per il ravvedimento operoso si veda l'art.13 (con modifiche) del d.lgs. 472/97.

ICI, TARSU, TOSAP
- omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia
La sanzione e' tra 100 e 200% dell'imposta dovuta -minimo euro 51,65 (vedi nota #).
Se si presenta la dichiarazione entro 90 gg dalla scadenza e si versa l'imposta, la sanzione e' ridotta al 10% (1/10 del minimo), con un minimo di euro 6,00. Si veda la nota (*).
Se invece si presenta la dichiarazione oltre i 90 gg ma entro un anno dalla scadenza (ovvero entro il termine di consegna della comunicazione relativa all'anno in cui la violazione e' stata commessa), la sanzione e' ridotta al 12,5% (1/8 del minimo), con un minimo di euro 10,00. Si veda la nota (*).
- dichiarazione o denuncia infedeli
La sanzione e' tra 50 e 100% oltre alla maggiore imposta dovuta (vedi nota #). Regolarizzandosi entro un anno, ovvero presentando una denuncia integrativa, si paga il 6,25 % (1/8 del minimo). Si veda la nota (*).
Se l'errore e' formale, ovvero non incide sull'importo da pagare, la sanzione e' fissa e varia da 51,65 a 258,23 euro. Regolarizzandosi entro un anno si paga solo euro 6,45 (un ottavo del minimo). Si veda la nota (*).
- omesso o insufficiente versamento dell'imposta
la sanzione e' il 30% dell'importo non versato. Regolarizzandosi -con ravvedimento operoso- entro 30 gg dalla scadenza, si applica solo il 3% (*). Entro l'anno si applica il 3,75%. Si veda la nota (*).

(#) Nota inerente la mancata presentazione della dichiarazione/denuncia o la dichiarazione/denuncia infedele. Se si paga entro il termine utile per ricorrere alle commissioni tributarie provinciali -60 gg dalla notifica degli accertamenti- le sanzioni sono ridotte di 1/3 (per atti emessi dal 1/2/2011; precedentemente la riduzione era di 1/4).

Riferimenti normativi: Per Tosap e Tarsu d.lgs.507/93, per ICI d.lgs.504/92. Per il ravvedimento operoso si veda l'art.13 (con modifiche) del d.lgs.472/97.

NOTE
- In TUTTI i casi di regolarizzazione (ravvedimento operoso) vanno aggiunti gli interessi legali, dal 1/1/2011 all'1,5% (per tutto il 2010 all'1%), calcolati giornalmente.
- gli errori "meramente formali" (ovvero quelli che, oltre a non incidere sull'imposta o sul suo puntuale versamento, non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo), non sono più sanzionabili grazie alle modifiche apportate dal d.lgs. 32/2001 art. 7.

(*)Nota di aggiornamento: le sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso indicate nella scheda sono quelle introdotte dalla Finanziaria 2011 (legge 220/2010 art.1 comma 20), applicabili alle violazioni commesse dal 1/2/2011. In precedenza la sanzione per regolarizzazione entro 30 gg era di un dodicesimo del minimo, quella per regolarizzazione entro un anno -sia inerente i versamenti tardivi che la correzione di errori e omissioni- era di un decimo del minimo. Quella invece relativa alla tardiva presentazione delle dichiarazioni (di non oltre 90 giorni) era di un decimo del minimo. L'articolo modificato e' il 13 del d.lgs.472/97.
Da : ADUC - Scheda Pratica - SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE PER LE ABITAZIONI
:daccordo:
 

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