Quanto precedentemente scritto relativamente all'aspetto estetico del fabbricato è corretto , ma tutto ciò è valido se la bifamiliare è considerata un CONDOMINIO . Se e solo se l'unica cosa in comune è il muro divisorio , che potrebbe quindi ricadere nella Comunione , se sei sicurissimo che non c'è altro in comune ( fossa bilogica, canna fumaria,sottotetto, grondaie ,..... ) , se il balcone che costeggia la bifamiliare NON è continuo , puoi verificare se la bifamiliare in oggetto è da considerarsi un Condominio.
Ricordati che un condominio si concretizza automaticamente quando :
Cass. n° 18226/2004
Il condominio si costituisce ex se ed ope iuris, senza che sia necessaria deliberazione alcuna, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un suolo comune, ovvero quando l'unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l'oggettiva condizione del frazionamento che ad esso dà origine .
Particolare attenzione va rivolta all’ipotesi in cui un condominio sia composto da due soli partecipanti, dando così vita al cosiddetto “ Condominio minimo”.
Anche questa forma è di attualità, se si pensa per esempio ai casi di villette bifamiliari, cioè composte da due soli appartamenti abitati da due nuclei familiari.
A risolvere detto dibattito è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 2046 del 31-1-2006) che ha stabilito che la disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche nel caso di condominio minimo.
Una bifamiliare può non essere considerata un condominio minimo quando l’unica parte comune è il muro divisorio ed in questo caso rientra nel regime della comunione , mentre come nel nostro caso ci sono infrastrutture e servizi comuni la bifamiliare viene consideraro un “condominio minimo” .
Comunque convengo che "Consigliabile concordare e conciliare l'intervento"