arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Specificazione

Ad es.: Secondo la giurisprudenza delle Sezi oni unite di questa Corte (riconducibile alla sentenza n. 943 del* 1999; in senso analogo v., in precedenza, Cass. n.* 642 del 1996 e Cass. n. 158 del 1966) le clausole* dei regolamenti condominiali predispos ti dall'originario proprietario* dell'edificio condominiale ed* allegati ai contratti di acquist o delle singole unita' immobiliari, nonche' quelle dei regolamenti* condominiali formati con il consenso unanime di* tutti i condomini, hanno natura contrattuale* soltanto qualora si tratti di clausole limitatrici de i diritti dei condomini su lle proprieta' esclusive o* comuni ovvero attributive ad alcuni condomini di maggiori diritti risp etto agli altri, mentre, qualora* si limitino a disciplinare l'uso dei beni comuni,* hanno natura regolamentare; ne consegue che,* mentre le clausole di natura contrattuale possono essere modificate soltanto dall'unanimita' dei* condomini e non da una deliberazione assemblear e maggioritaria, avendo la modificazione la* medesima natura contrattuale, le* clausole di natura regolamentare sono modificabili anche da una* deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, comma 2, c.c.. Sulla scorta di* tale principio la giurisprudenza successiva (v., ad es., Cass. n. 21287 del 2004 e Cass. n. 24146 del* 2004) di questa Sezione (alla quale si* aderisce) ha rilevato che, in* tema di condominio, la delibera* assembleare di destinazione del co rtile a parcheggio di autovetture - in quanto disciplina le modalita'* di uso e di godimento del bene comune - e' validamente approvata con la maggioranza prevista dal* comma 5 dell'art. 1136 c.c., non essendo richiesta l'unanimita' dei cons ensi, trattandosi di* deliberazione idonea a disporre una innovazione diretta al migliora mento o all'uso piu' comodo o al* maggior rendimento delle cose comuni (art. 1120, comma 1, c.c.).
E' sufficiente cercare con google: vendita a maggioranza parti condominiali.
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Bene. Mi sembrava strano che la C.C. avesse avallato la vendita di parte delle parti comuni di un edificio. Vuoi trattarsi di una parte di area comune, vuoi di una aiuola o di altro bene comune. Con la sentenza che hai citato mi sembra invece che abbia deliberato il migliore godimento del bene comune, ma senza alienazione di parte dello stesso. E' una delibera che l'Assemblea puòsicuramente prendere "a maggioranza" quando discenda da un atto di natura regolamentare. Quando invece la proprietà comune discende da un atto contrattuale, è ovvio che occorre l'unanimità dei consensi. Ma mi sembra che poco cambi fra la Sentenza ed il Codice Civile. O sbaglio?
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Non cambia nulla, infatti. Le clausole di natura regolamentare possono essere cambiate con la maggioranza qualificata, ma l'alienazione di un bene comune non lo è. Occorre l'unanimità e un atto pubblico che devono sottoscrivere, personalmente o per delega, tutti i condomini.
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
.....e da lì a farla diventare legge ce ne corre......basterà pensare alle resistenze che le associazioni delle categorie interessate (proprietari vs. affittuari) metteranno in campo. E comunque, qualora si tratti di modificare le tabelle approvate con regolamento contrattuale, la vedo ancora e sempre dura........
Secondo me, queste iniziative vengono prese per sviare i reali problemi che ci sono in materia condominiale e bisognerebbe aprire un sito apposta solo per raccogliere critiche e suggerimenti, oltre che radunare le diverse tipologie casistiche che nei decenni non si sono mai volute affrontare.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto