Nerone

Membro Attivo
Sarei grata se qualcuno mi spiegasse perché nell'applicazione dell'art.1126 cc per il rifacimento di un terrazzo a livello che copre esclusivamente metà del terrazzo dell'appartamento di sotto e non altro appartamento, quindi ritengo che la spesa vada ripartita solo fra i due condonimi, è colui che usufruisce della copertura a dover pagare più spese.
Ed ancora: se colui che usufruisce della copertura inviò raccomandata due anni orsono per segnalare l'infiltrazione d'acqua, senza alcun esito, è ora costretto a dover pagare di più a motivo dell'indolenza del proprietario dell'appartamento di sopra? Qualcuno mi spieghi!
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Sarei grata se qualcuno mi spiegasse perché nell'applicazione dell'art.1126 cc per il rifacimento di un terrazzo a livello che copre esclusivamente metà del terrazzo dell'appartamento di sotto e non altro appartamento, quindi ritengo che la spesa vada ripartita solo fra i due condonimi, è colui che usufruisce della copertura a dover pagare più spese.
Ed ancora: se colui che usufruisce della copertura inviò raccomandata due anni orsono per segnalare l'infiltrazione d'acqua, senza alcun esito, è ora costretto a dover pagare di più a motivo dell'indolenza del proprietario dell'appartamento di sopra? Qualcuno mi spieghi!
Il motivo per cui debba pagare di più il condòmino che beneficia della funzione di copertura espletata dal lastrico, risiede proprio nel fatto di essere il SOLO a beneficiarne. Infatti, la situazione più diffusa nella realtà è che i condòmini (coperti dal lastrico solare) sono in numero maggiore e, quindi, l’incidenza che i due terzi della spesa hanno su ognuno di loro è minima e fa sì che l’addebito dei due terzi risulti meno oneroso per chi se ne deve far carico.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
la ripartizione delle spese è 1/3 a carico del proprietario esclusivo e 2/3 a carico di tutti i proprietari che sono coperti dal lastrico solare, ovviamente secondo i millesimi di proprietà. Se il fabbricato è solo di due piani fuori terra e ci sono solo due condòmini la ripartizione rimane la stessa. Perchèé è vero che chi gode della proprietà del lastrico solare è il condòmino sovrastante ma quello che sta sotto gode della funzione coprente del lastrico.
 

ergobbo

Membro Attivo
L'applicazione del 1126 CC può effettivamente generare questo paradosso che ritengo non sia venuto in mente al legislatore del '42 (molto più capace di quelli attuali, ma non certo perfetto...).

In condomini dove domina la civiltà e un filo di senso di responsabilità - non molti, a onor del vero - spesso i due proprietari si mettono d'accordo per dividere le spese in base al 1125.
Si tratta, bada bene, solo di un accordo tra le parti interessate, il che non significa che l'articolo giusto da applicare non sia il 1126!

se colui che usufruisce della copertura inviò raccomandata due anni orsono per segnalare l'infiltrazione d'acqua, senza alcun esito, è ora costretto a dover pagare di più a motivo dell'indolenza del proprietario dell'appartamento di sopra?

Purtroppo è proprio così. Dura Lex, sed Lex.
Forse, ma su questo potrà risponderti qualcuno senz'altro più ferrato di me, la raccomandata potrebbe essere utile per una eventuale richiesta di risarcimento danni.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
E no! In quel caso non c' e' solo indolenza, si infrangono molti articoli. Aver lasciato volontariamente deperire il bene se ne pagano le conseguenze. Oltre il risarcimento danni. Il problema a questo punto e': ti conviene barcamenarti in un guazzabuglio di avvocati, carte e tribunali? Fate meta' e meta', usa l'articolo 1125 visto che siete uno a uno minacciando il fatto che ha lasciato scientemente rovinare il bene comune. Non solo, ma a questo punto puoi anche obbligarlo a lasciare libero da ogni cosa il lastrico che non e' piu' suo in quanto e' divenuto di proprietà condominiale di cui lui ha il diritto del calpestio. Potresti anche di volta in volta verificare la tenuta del tuo tetto...e ti deve per forza farti entrare...e quando ce vo' ce vo'....
 

ergobbo

Membro Attivo
E no! In quel caso non c' e' solo indolenza, si infrangono molti articoli.

Visto che sappiamo solo che c'è stata una raccomandata due anni orsono che lamentava infiltrazioni, mi sembra che la tua affermazione (ma tutto l'intervento in generale) sia un filino troppo perentorio...
Quali sarebbero gli articoli che sai per certo sono stati infranti?


Aver lasciato volontariamente deperire il bene se ne pagano le conseguenze. Oltre il risarcimento danni.

Ma l'omessa custodia deve essere dimostrata in tribunale, in particolare se si tratta si proprietà privata... e noi abbiamo solo una segnalazione di due anni fa! Nessun sollecito...

Il problema a questo punto e': ti conviene barcamenarti in un guazzabuglio di avvocati, carte e tribunali?

Sulla questione sono assolutamente d'accordo


Fate meta' e meta', usa l'articolo 1125

Ribadisco, devono essere entrambe d'accordo.

minacciando il fatto che ha lasciato scientemente rovinare il bene comune.

Sempre da dimostrare a un giudice e, ribadisco, non è un bene comune.

Non solo, ma a questo punto puoi anche obbligarlo a lasciare libero da ogni cosa il lastrico che non e' piu' suo in quanto e' divenuto di proprietà condominiale di cui lui ha il diritto del calpestio.

Questa, poi, me la devi proprio spiegare!!! In base a quale principio giuridico vorresti privarlo di un diritto reale?

Potresti anche di volta in volta verificare la tenuta del tuo tetto...e ti deve per forza farti entrare...

Ma quando mai?


e quando ce vo' ce vo'....

Si, ma quanndo non c'entra, non c'entra!
 

Nerone

Membro Attivo
Dunque c'è stato più di una raccomandata di sollecito ed anche una dell'amministratore, che poi ha lasciato perdere ogni cosa dicendo che era un problema solo fra noi due, ho una relazione di un tecnico di oltre un anno fà e foto di com'era il soffitto all'inizio lo stato del soffitto e di come via via è diventato con foto anche alla polvere ed all'intonaco depositato sul tavolo e sedie che utilizzavo per godere del terrazzo...
 

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