StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
In questa ipotesi di modifica della facciata dell'edificio o di altra parte dei muri comuni occorre far riferimento agli articoli 1102 e 1122 del codice civile.
L'art. 1102 regola l'uso della cosa comune per cui ogni partecipante può servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto.
L'art. 1122 statuisce che ogni condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.

Pertanto i condomini possono utilizzare i muri comuni nelle parti corrispondenti agli appartamenti di proprietà esclusiva aprendo nuove porte o vedute preesistenti oppure trasformando finestre in balconi purchè non venga pregiudicata la stabilità dell'edificio, il decoro architettonico e tali modifiche non causino una diminuzione del beneficio di aria e luce dei condomini dei piani inferiori.

Certamente questa problematica si configura di rado e può porsi per i condomini risalenti agli inizi del XX secolo o del primo dopoguerra spesso sprovvisti di balconi.;)

Avv. Luigi De Valeri
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
In questa ipotesi di modifica della facciata dell'edificio o di altra parte dei muri comuni occorre far riferimento agli articoli 1102 e 1122 del codice civile.
L'art. 1102 regola l'uso della cosa comune per cui ogni partecipante può servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto.
L'art. 1122 statuisce che ogni condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.

Pertanto i condomini possono utilizzare i muri comuni nelle parti corrispondenti agli appartamenti di proprietà esclusiva aprendo nuove porte o vedute preesistenti oppure trasformando finestre in balconi purchè non venga pregiudicata la stabilità dell'edificio, il decoro architettonico e tali modifiche non causino una diminuzione del beneficio di aria e luce dei condomini dei piani inferiori.

Certamente questa problematica si configura di rado e può porsi per i condomini risalenti agli inizi del XX secolo o del primo dopoguerra spesso sprovvisti di balconi.;)

Avv. Luigi De Valeri
Infatti anche la Cassazione se ne era occupata;

In tema di condominio negli edifici, la costruzione di balconi e pensili sul cortile comune è consentita al singolo condomino, purché, ai sensi dell'art. 1102 c.c., non risulti alterata la destinazione del bene comune e non sia impedito agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto che l'edificazione, nel cortile comune, di due balconi alterasse la destinazione del cortile medesimo, diminuendo l'utilizzazione dell'aria e della luce che il bene era destinato ad assicurare).
* Cass. civ., sez. II, 27 agosto 2002, n. 12569

Il condomino di un edificio che sia proprietario esclusivo dell'area scoperta adiacente alla facciata dell'edificio stesso, può legittimamente procedere alla costruzione di una balconata appoggiandola al muro comune in corrispondenza dell'appartamento di sua proprietà; né‚ il proprietario dell'appartamento sottostante, il quale lamenti la diminuzione di luce e di aria attraverso un'apertura, avente natura di luce, per effetto della costruzione eseguita, può vantare alcuna ragione di danno, poiché‚ l'aggetto della balconata rappresenta l'utilizzazione della colonna d'aria soprastante il suolo, sul quale il condomino dell'edificio, che ne è proprietario esclusivo, può compiere opere che limitano la funzione delle luci aperte nella facciata dell'edificio posto a confine dell'area di proprietà esclusiva.
* Cass. civ., sez. II, 20 marzo 1974, n. 776.
 

AvvocatoDauriaMichele

Membro Attivo
Professionista
Mi sono sempre chiesto come la Cassazione faccia a conciliare tale impostazione con quella sul diritto di veduta appiombo; è chiaro infatti che la costruzione di un balcone al secondo piano limita in tal senso la veduta dalla finestra al terzo piano o dal terrazzo dell'ultimo. Prima o poi una bella sentenza a Sezioni Unite...
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Mi sono sempre chiesto come la Cassazione faccia a conciliare tale impostazione con quella sul diritto di veduta appiombo; è chiaro infatti che la costruzione di un balcone al secondo piano limita in tal senso la veduta dalla finestra al terzo piano o dal terrazzo dell'ultimo. Prima o poi una bella sentenza a Sezioni Unite...
hai perfettamente ragione, da una parte lo vieta e dall'altra lo permette, sinceramente non ci avevo mai pensato, è veramente una osservazione azzeccata :ok: :daccordo:
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto