J

JERRY48

Ospite
Il pegno e l'usufrutto di quote di società a responsabilità limitata possono essere costituiti solo con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio. Per questi atti, dunque, non si può applicare la procedura, applicabile, invece, all'atto di cessione di quote di Srl, prevista all'articolo 36, comma 1-bis, del Dl 112/2008 (convertito dalla legge 133/2008), ovvero l'atto informatico sottoscritto dai contraenti con firma digitale non autenticata e poi depositato al Registro delle imprese a cura di un intermediario abilitato in base all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 340/2000.
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Per questi atti, dunque, non si può applicare la procedura, applicabile, invece, all'atto di cessione di quote di Srl, prevista all'articolo 36, comma 1-bis, del Dl 112/2008 (convertito dalla legge 133/2008), ovvero l'atto informatico sottoscritto dai contraenti con firma digitale non autenticata e poi depositato al Registro delle imprese a cura di un intermediario abilitato in base all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 340/2000.

Il tutto ti costa come un atto notarile.....l'intermediario abilitato non si fa certo pagare di meno....e per le firme servono comunque quelle di tutti i soci ( anche magari di quelli che non sono d'accordo)....
 

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