chiacchia

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Prova anche a vedere San Marino, li vicino a Rimini e male che vada per il sole ti godi San Mario che in qualunque periodo è sempre bella da vedere se vuoi ti mando qualche dritta per gli alberghi :fiore:
 

dolly

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riferimento al risparmio energetico ai sensi dell'art. 4 DL n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011
Ecco perché ti ho chiesto quale riferimento normativo fosse stato indicato.
Premesso che, sarebbe impossibile una volta fatto cambiare solo la causale del bonifico, tuttavia è lo stesso art. 4 del DL n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, che dal 1° gennaio 2012 ha introdotto a regime il nuovo articolo 16 bis del Tuir (dpr 917/86) che ha reso strutturale la detrazione del 36% (ad oggi e fino al 30 giugno al 50%) nella quale confluirà anche quella al 55% passando anch'essa al 36% dal 1° luglio 2013 . Quindi, in definitiva, è da ritenersi che le due causali fanno riferimento ad uno stesso articolo della stessa legge, per cui non vi dovrebbero essere problemi per la detrazione.
Spero con questo di averti tranquillizzato/a.:)
 

jac0

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Per @dolly
1 - Nella risoluzione Agenzia delle Entrate n. 55/E del 7/6/2012 è scritto che il bonifico si può 'ripetere': si ritira quello errato e se ne fa un altro;
2 - Le causali rimangono distinte, diventa unica soltanto l'aliquota per il rimborso.
 

dolly

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Professionista
Per dolly
1 - In una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate è scritto che il bonifico si può 'ripetere': si ritira quello errato e se ne fa un altro;
2 - Le causali rimangono distinte, diventa unica soltanto l'aliquota per il rimborso.
Sì, certo, ma questo nel caso in cui, non avendo indicato tutti i riferimenti richiesti dalla normativa, la Banca (o le Poste) non ha potuto procedere ad operare la ritenuta del 4%, per cui il bonifico ai fini della detrazione diventa nullo ed è quindi consentito ripeterlo per inserire i dati corretti. Ma nel caso di specie, la ritenuta è stata di certo operata e non c'è motivo di perdere il beneficio fiscale.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Sì, certo, ma questo nel caso in cui, non avendo indicato tutti i riferimenti richiesti dalla normativa, la Banca (o le Poste) non ha potuto procedere ad operare la ritenuta del 4%, per cui il bonifico ai fini della detrazione diventa nullo ed è quindi consentito ripeterlo per inserire i dati corretti. Ma nel caso di specie, la ritenuta è stata di certo operata e non c'è motivo di perdere il beneficio fiscale.
Nel 1937 Freud scrisse il saggio 'Analisi terminabile e analisi interminabile': si riferiva alle norme italiane sul fisco?:shock:
 

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