jumprato

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Buongiorno,

ho acquistato un appartamento 2 anni fa, prima del mio acquisto sono stati deliberati dei lavori, l'amministratore , pur ricevendo i denari dai proprietari, non ha saldato l'azienda che ha eseguito i lavori.
io come nuovo proprietario sono tenuto a pagare??sapete darmi delucidazioni.

grazie
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
In caso di vendita di un’unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante e acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell’assemblea. Ne consegue che, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell’atto di trasferimento dell’unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 delle disp. att. c.c. (Cass. Civ., Sez. II, n. 24654 del 3 dicembre 2010)
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Io ho qualche dubbio.
In questo caso i precedenti proprietari hanno versato la loro quota per i lavori straordinari.
Mi sembra che il problema stia in un comportamento scorretto e probabilmente fraudolento dell'amministratore, quindi mi pare arduo addossarne la responsabilità ai precedenti proprietari che non avevano neanche più la possibilità di esercitare un controllo sull'operato dell'amministratore.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
:ok: Se sarà accertato il comportamento scorretto e/o fraudolento dell'amministratore, ovviamente sarà lui che ne risponderà, ed è ovvio che il precedente proprietario potrà e/o dovrà dimostrare di aver saldato il debito e non ci sono pendenze a suo carico, comunque il nuovo dovrebbe risultare indenne dal pagare qualche pendenza, visto che la delibera era antecedente al suo rogito.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
D'accordo, ma in caso di "distrazione" della cassa condominiale, mi sembra difficile che i precedenti proprietari versino nuovamente la quota lavori.
Infatti come ho aggiunto pochi istanti fa, accertato che il precedente proprietario ha saldato tutto, chi non ha salato e dovrà rispondere, sarà l'amministratore e non il nuovo proprietario.
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Sempre che l'amministratore non risulti nullatenente e senza redditi pignorabili ..... io purtroppo ne ho conosciuto uno così.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Sempre che l'amministratore non risulti nullatenente e senza redditi pignorabili ..... io purtroppo ne ho conosciuto uno così.
Bhe, un reddito almeno lo avrà, ovvero dal compenso che riceve per la prestazione che svolge, ed avrà una casa dove abita e/o un ufficio, un autovettura, non sarà mica un barbone :^^:
 

AvvocatoDauriaMichele

Membro Attivo
Professionista
In caso di vendita di un’unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante e acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell’assemblea. Ne consegue che, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell’atto di trasferimento dell’unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 delle disp. att. c.c. (Cass. Civ., Sez. II, n. 24654 del 3 dicembre 2010)


Nei confronti di chi ha eseguito i lavori risponde il committente, vale a dire il Condominio, il quale avrà azione di rivalsa verso l'Amministratore se questi risulti responsabile di mala gestio.

Tale principio, valido per decenni, è però oggi di applicazione problematica; infatti chi ha eseguito i lavori deve prima agire nei confronti di chi non ha pagato le quote dovute; ma che fare quando le quote sono state effettivamente pagate, ed è l'Amministratore ad averle distratte? Temo che la Giurisprudenza dovrà chiarire il nodo. Secondo me, se il motivo della mancata presenza di fondi per il pagamento è ascrivibile al comportamento illecito dell'Amministratore, risponde l'intero condominio, in ragione dei millesimi. Da sottolineare che la ditta esecutrice dei lavori non ha azione diretta contro l'Amministratore, che non è committente in proprio, ma solo nella qualità.

Per le ragioni dette la sentenza citata non mi pare applicabile, perchè i proprietari originari hanno già pagato la quota dovuta; la nuova obbligazione ha titolo diverso (la somma cioè non è dovuta per i lavori eseguiti, ma per l'illecita distrazione operata dall'Amministratore)

Non escludo che i Giudici possano vederla in maniera diversa (ma ad oggi nessuno può saperlo).

Saluti.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
... ma per l'illecita distrazione operata dall'Amministratore ...
Non escludo che i Giudici possano vederla in maniera diversa (ma ad oggi nessuno può saperlo).
Ed è proprio questo che intendo, per cui se questo amministratore ha operato male ed ha distolto i fondi destinati alla ditta per il lavoro per altri scopi, da appurare, ne dovrà rispondere.
Ovviamente anch'io non mi posso sostituire al Giudice :ok:
 

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