rospan

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve a tutti, vorrei porre un quesito che fa "brancolare" i miei legali: essendo stata pubblicata una sentenza di 2° grado, che conferma quella di 1°grado, con la quale viene:1) cambiato il cognome ad un minore, 2) riconfermato il mio diritto agli arretrati economici, 3)riconfermato il mantenimento
( ancora non visto un euro) --a chi spetta interfacciarsi con l'ufficiale di stato civile ??? alla parte (io) o alla cancelleria di corte d'appello?
--devo notificare copia conforme alla controparte?
--come faccio a far rendere esecutiva la parte economica , sancita e confermata nel PQM ?

......atroci dilemmi..........
 

Gatta

Membro Attivo
Rispondo visto il "brancolamento" dei tuoi legali (?).
La materia è regolata dagli artt.282,283 e 351 del cod.proc.civ.
Se non sei un giurista, diciamo, in parole povere, che, a fronte di una sentenza appellata,laddove l'appellante chieda la sospensione della provvisoria esecuzione, è il giudice dell'appello - dominus super partes - a decidere sulla richiesta formulata ex art.351.
Attesa la delicatezza della materia,riterrei, modestamente, che la "materia economica"- importante nella fattispecie- dovrebbe indurre il giudicante ad una soluzione per te favorevole.
Ciao ed auguri ed abbi fiducia nei tuoi avvocati...
Gatta.
 

Avvocato Luigi Polidoro

Membro Attivo
Professionista
Ciao, per il mutamento del cognome provvede il Procuratore della Repubblica o chiunque vi abbai interesse (art. 49 comma 3 DPR 3/11/200 n. 396). Questa è la regola generale, se sei interessata a che il mutamento del cognome avvenga effettivamente, il consiglio è quello di attivarsi prontamente. A volte il mutamento del cognome viene a realizzarsi a distanza di dieci anni o più, con tutte le conseguenze che potrai immaginare...
Per quanto concerne l'esecutività della sentenza, le sentenze civili sono immediatamente esecutive pertanto potrete iniziare l'esecuzione. Il titolo esecutivo è rappresentato dalla sentenza della Corte di Appello, chiederete 2 copie esecutive della stessa e poi notificherete alla controparte unitamente all'atto di precetto.
Quali perplessità ti manifestavano i tuoi legali?!
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Il tutto mi ricorda una barzelletta. Un tizio va all'anagrafe e all'impiegato allo sportello fa: "Senta, mi chiamo Franco C u l o, quando mi presento la gente fa una faccia strana e perciò vorrei cambiare nome". "Beh, la capisco", replica l'impiegato, uscendo un po' dai suoi limiti, "e come vorrebbe chiamarsi?". "Carlo C u l o, se possibile!"
 

Gatta

Membro Attivo
Come ben dice l'avv.Polidoro "basterebbe" la notifica come da prassi.Ma come si spiega che "i legali" (quindi sono almeno due!) rimangano in panne?
Verosimilmente c'è qualcosa che non quadra,non potendo disconoscere la professionalità degli avvocati per una fattispecie del genere. Quindi mi associo all'avv.Polidoro:quale perplessità dei medesimi?
Gatta
 

rospan

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie a chiunque siaa intervenuto, in primis, all'Avv Polidoro; ergo, passo ai fatti : io stessa ho prenotato e ritirate n 3 copie conformi ( a napoli devi andare dopo 8gg), le ho notificate: 1 al legale della controparte, 1 al PG, la 3za è quella che torna a me con la data della notifica.
Dopo di che, ho prenotao 1 copia esecutiva, e qui ho dovuto interfacciarmi con i dirigenti amm.ti della sez minori corte d'appello che "esitavano" a mettere il timbro dell'esecutività, ed 1 copia conforme all'esecutiva ( ho appreso che di esecutiva se ne puo avere 1 sola). con entrambe e con la sentenza di 1mo grado, trib minori, sono andata al comune , uff st.civile. Qui, non mi aspettavo le porte aperte: l'impiegata prima ha detto che dev'essere la corte d'appello ad inviare la rettifica, poi ha richiesto il timbro del"passato ingiudicato".
Riguardo alla prima affermazione, ho subito tel alla dirigente di c.d'appello , la quale ha confermato che loro, causa mancanza personale , non comunicano NULLA al comune di apppartenenza.
In merito al passato ingiudicato,,,,,,,,,,,,,dobbiamo attendere i 60 gg dalla notifica per vedere se la controparte adisce alla cassazionne.
conclusione: perche mi si parla di esecutivitò?????????

sottolineo che tutto questo percorso l'ho fatto da sola, erudendomi ( sono anche mediatore familiare, quindi ne mastico di c.c. e c.p.c.
che ne pensate? ho ragione nel ritenere che anche questa sentenza di 2do grado è....carta ??????
non parliamo di arretrati e mantenimento!!!,,,,,,,manco na lira, fin'ora.......
per cui ho suggerito ai legali: facciamo un sequestro cautelativo o almeno un precetto......
 

Avvocato Luigi Polidoro

Membro Attivo
Professionista
Le sentenze esecutive servono proprio per iniziare la procedura volta al soddisfacimento del credito..... cioè il mantenimento... Le copie esecutive sono destinate alla controparte e non all'ufficio di stato civile: l'esecutiva tornerà a lei con la relata mentre la conforme all'esecutiva rimarrà nelle mani del destinatario, l'altra. Entro 90 gg potrà iniziare il pignoramento.
Per quanto concerne il mutamento del cognome, attenderete il passaggio in giudicato e poi tornerete al Comune, chiedendo di provvedere ai sensi dell'art. 49 comma 3 DPR 396/2000 che conferisce la legittimazione a richiedere il mutamento a "chiunque vi abbia interesse". Se si rifiutano adducendo che la richiesta deve provenire dalla Corte di Appello, fatevi indicare la disposizione di legge o regolamentare che intendono applicare, sì da valutare la correttezza del loro operato e le possibili contromisure.
 

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