robherto

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Proprietario Casa
spett. forum, mi rivolgo a voi per avere qualche informazione in merito al mio problema , mi spiego: ho affittato un immobile con contratto(aimè!) 4x4 , con pagamento diretto ossia vado di persona a ritirare la ratta con rilascio di ricevuta,il mio problema è che il conduttore fa quello che vuole non rispetta la scadenza pattuita per pagare, doveva pagare il 14 del mese(giorno della stipula del contratto) ma essendo impossibilitato per motivi suoi personali gli ho concesso in forma verbale di pagare il due del mese successivo , ma anche cosi non rispetta i termini di scadenza e per giunta ora oltre che pagare in ritardo non paga la rata giusta mancano sempre i soldi che mi da a singhiozzi..! con un atteggiamento quasi strafottente , non mostra il minimo imbarazzo per la situazione..!! ora avendomi indispettito parecchio questo atteggiamento vorrei quanto meno se non posso mandargli via ,obbligargli a rispettare i tempi prefissati.
 

condobip

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Proprietario Casa
Per ritardi di pagamento del canone di affitto, si potrebbe per il momento inviare una lettera raccomandata avvisando che se continuerà così, alla fine dell'iter, potrai agire per la risoluzione del contratto;

Art.55. (Termine per il pagamento dei canoni scaduti).La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta. In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato. La morosità può essere sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà. Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto. Legge 392/78
 

robherto

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
grazie per la cortese e interessante risposta, se non sono troppo pesante volevo anche chiedere ,dato che ,purtroppo essendo un novellino in questa mia nuova esperienza da locatore, se il contratto 4x4 possa eventualmente in qualche modo essere reciso prima dello scadere dei 4 anni e se si quali motivazioni sarebbero sufficienti per la risoluzione del contratto oltre quella del pagamento in ritardo? grazie !!!
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
In teoria qualsiasi violazione delle norme contrattuali potrebbe produrre la risoluzione del contratto e quindi il diritto, da parte del locatore, di vedersi restituire l'immobile.
In pratica non è proprio così.
Intanto occorre andare in giudizio anticipando spese legali e incontrando i tempi lunghi della nostra giustizia civile.
Anche quando dopo un anno (se va bene) si ottiene un'udienza, i giudici tendono sempre a chiudere un occhio nei confronti delle inadempienze del conduttore concedendogli il tempo e il modo per sanarle.
Questa purtroppo è la prassi.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
i giudici tendono sempre a chiudere un occhio nei confronti delle inadempienze del conduttore concedendogli il tempo e il modo per sanarle..
Sono del parere che il giudice si attiene a quello che prescrive la legge (CPC) (d'altronde, nel penale, quando il GIP fa uscire dal carcere un imputato mica lo fa violando la legge, ma proprio nel rispetto di quanto la stessa prescrive).
E' allora il Codice di Procedura Civile che deve essere cambiato affinché non penalizzi il locatore. Poi c'è l'altro problema, quello dell'intasamento della giustizia.
Le associazioni dei piccoli proprietari dovrebbero quindi, come lobby, predisporre un emendamento del Codice di Procedura Civile in tema di sfratti. Hanno in sede gli avvocati. Lo faranno?
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
per poter sfrattare un locatario per morosità occorre che sia ricedivo almeno per 3 volte, nel corso della locazione, e potrebbe anche in caso di richiesta di sfratto ottenere il termine di grazia, per altro tempo, secondo il parere di un giudice monocratico, ciao
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
per poter sfrattare un locatario per morosità occorre che sia ricedivo almeno per 3 volte, nel corso della locazione, e potrebbe anche in caso di richiesta di sfratto ottenere il termine di grazia, per altro tempo, secondo il parere di un giudice monocratico, ciao
E cosa avevo scritto?
... Art.55. (Termine per il pagamento dei canoni scaduti).La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se ...
:)
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
per poter sfrattare un locatario per morosità occorre che sia ricedivo almeno per 3 volte, nel corso della locazione, e potrebbe anche in caso di richiesta di sfratto ottenere il termine di grazia, per altro tempo, secondo il parere di un giudice monocratico, ciao

Ricedivo? Che significa?
Monocratico? Che significa?
 

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