dolly

Membro Senior
Professionista
La discendenza riguarda la filiazione. Quindi, in mancanza del figlio (o della figlia), il/la suo/sua discendente prossimo/a (parente in linea retta) è il/la figlio/figlia di costui (o costei). Pertanto il o la nipote ("ex filio" o "ex filia").

Esatto.

Il figlio del figlio.
Il figlio del figlio, (discendente in linea retta) ovvero il (o la) nipote (inteso come, a parole semplici, nipote del nonno) ma NON il/la figlio/a del/la fratello/sorella.
:ok:
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Abiatico, giustissimo, così evitiamo di far confusione con "nipote di zio"...;)

@jac0
arrenditi, jaco...due contro uno... (anche il "guru" ha confermato...)
ti invito quindi a riflettere (anzi a "studiare") la prossima volta prima di contraddire...:cauto:

Per il momento dico solo che se 'il nipote del nonno' lo scrivo in Excel ottengo come reazione un 'riferimento circolare'. Excel mi chiede: il nipote del nonno di chi?
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Abiatico, giustissimo, così evitiamo di far confusione con "nipote di zio"...;)

@jac0
arrenditi, jaco...due contro uno... (anche il "guru" ha confermato...)
ti invito quindi a riflettere (anzi a "studiare") la prossima volta prima di contraddire...:cauto:


Mi sono arreso, ma per uccidermi dovete passare prima sul mio cadavere! (attenti al loop!)
 

areniello

Membro Attivo
Proprietario Casa
Assolutamente NO. Come già detto prima, se esistono tutti i requisiti per godere della detrazione, è possibile iniziare a goderne dall'anno successivo a partire dalla seconda rata (vedi circolare n. 95 del 12.05.2000 punto 2.1.2). Quando la sottoscritta scrive delle cose, non lo fa a casaccio.

@jaco, che per caso anche tu stai diventando un bastian contrario?...[DOUBLEPOST=1371030280,1371030043][/DOUBLEPOST]


Anzi riporto il testo della circolare sopra citata:

2.1.2 Spese per recupero del patrimonio edilizio non portate in detrazione nell'anno in cui sono state sostenute
D. Un contribuente che nel 1998 ha sostenuto spese per il recupero del patrimonio edilizio adempiendo a tutti gli obblighi previsti dalla legge per ottenere la detrazione e nella dichiarazione del 1999 per i redditi del 1998 non ha portato in detrazione la spesa, può portarla in detrazione nella dichiarazione del 2000 per i redditi del 1999 partendo dalla seconda rata (e quindi ottenendo il rimborso di una rata in meno rispetto al previsto)?

R. Nell'ipotesi in cui il contribuente che ha eseguito lavori di ristrutturazione nel corso dell'anno 1998, pur ottemperando agli obblighi previsti ai fini della fruizione della detrazione d'imposta del 41%, non ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa al 1998 essendone esonerato, ovvero non ha indicato nella dichiarazione dei redditi presentata l'importo delle spese sostenute ed il numero delle rate prescelte, può usufruire dell'agevolazione relativamente alla seconda rata presentando la dichiarazione dei redditi relativa al 1999, indicando il numero della rata nella corrispondente casella relativa all'opzione tra le 5 o le 10 rate. Per quanto riguarda il recupero della detrazione d'imposta della prima rata, il contribuente può inoltrare richiesta di rimborso agli Uffici finanziari secondo le modalità ordinarie di cui all'articolo 38 del DPR n. 602 del 1973).



FAQ più frequenti:
1) SPESE SOSTENUTE DAL NIPOTE
D. Essendo unico familiare ed erede di mio zio materno, mi spettano le detrazioni per spese funebri?

R. Nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi, è precisato che danno diritto alla detrazione del 19% del loro ammontare le spese funebri per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nella Parte III,capitolo 5, "Familiari a carico", più precisamente quelli compresi nell'art. 433 del codice civile, ovvero: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), i discendenti dei figli, i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi), i generi e le nuore , il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
Pertanto, non risulta possibile fruire delle detrazioni sulle spese funebri per lo zio defunto.



Il p. 2 dell'art. 433 c.c. indica i "figli legittimi o legittimati ed in loro mancanza, i discendenti prossimi" ed il figlio del fratello NON è un discendente prossimo.
Scusate se intervengo nella diatriba ma io avevo pure chiesto se è possibile inserire nella dichiarazione dei redditi del de cuius per il saldo del 2012 le spese per il suo funerale, è ovvio che la dichiarazione sarà presentata dal nipote per lo zio.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Scusate se intervengo nella diatriba ma io avevo pure chiesto se è possibile inserire nella dichiarazione dei redditi del de cuius per il saldo del 2012 le spese per il suo funerale, è ovvio che la dichiarazione sarà presentata dal nipote per lo zio.

Intendi ovviamente dire nella dichiarazione dei redditi (modello UNICO) presentata dal de cuius per il tramite del familiare: ed OVVIO che la risposta non può che essere negativa.
 

jac0

Membro Senior
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Scusate se intervengo nella diatriba ma io avevo pure chiesto se è possibile inserire nella dichiarazione dei redditi del de cuius per il saldo del 2012 le spese per il suo funerale, è ovvio che la dichiarazione sarà presentata dal nipote per lo zio.

Neanche a Pirandello venne mai l'idea che il morto si paghi il proprio funerale! Riusci solo a scrivere una novella in cui un tizio chiede il passaggio ad un carro funebre in servizio.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Neanche a Pirandello venne mai l'idea che il morto si paghi il proprio funerale!
Utile l'occasione per precisare che le spese funebri vanno sempre detratte dal soggetto (o dai soggetti) che le hanno sostenute (possono essere detraibili frazionatamente dall’imposta di più persone).
Ma restano escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle sue future onoranze funebri. Per esempio, l’acquisto di un "alloggio" per le sue spoglie o ceneri mortali.
Tutte le spese funebri, per essere detraibili, devono necessariamente rispondere a un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate.
 

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