profitto

Membro Attivo
Good Morning ,

Propongo questo esempio di interesse personale o piuttosto generale:

Genitore C¹: vive 360 gg ma cointestario per il 25% insieme a Genitore C²(coniuge defunto) 25%.
F¹: figlio cointestatario per il 50% (intestazione parziale) risulta dalla visura.
Ipoteticamente dopo dichiarazione di successione (ancora non prodotta per malinteso, si pensava infatti che F¹ fosse nudo proprietario 1000/1000 mentre C¹ C² usufruttuari)
Consegue che il genitore C¹ diventerà proprietario per 1/3 mentre F¹ per 2/3.

L'anno scorso come l'anno corrente in seguito alla sospensione,
C¹ si è esonerato dal versamento poichè nella franchigia (calcolo caf).

Vien da chiedere :

C¹ beneficia della sospensione IMU solo per la sua quota di titolarità a prescindere dalla franchigia e del fatto che risulta residente l'intero anno?

F¹ , figlio non residente nella predetta aveva ed ha tuttora l'obbligo di versamento IMU seconda casa 0.76% per la quota di proprietà 2/4 , poi per 2/3, in caso di successione, salvo che non si determinano gli atti di diritto reale di godimento 100% per C¹ , di uso o abitazione tramite un notaio?

In caso positivo , sussistono franchigie che esonerebbero F¹ dal presunto tributo.
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Secondo me il coniuge superstite, se in costanza di matrimonio ha sempre abitato nella casa coniugale e ci abita tutt'ora, gode del diritto di abitazione al 100% al di là della percentuale ereditata, quindi tutti i diritti e gli oneri competono a lui.
In questo caso al figlio non compete nulla, anche se parzialmente proprietario.
Ciao.
 

profitto

Membro Attivo
Secondo me il coniuge superstite, se in costanza di matrimonio ha sempre abitato nella casa coniugale e ci abita tutt'ora, gode del diritto di abitazione al 100% al di là della percentuale ereditata, quindi tutti i diritti e gli oneri competono a lui.
In questo caso al figlio non compete nulla, anche se parzialmente proprietario.
Ciao.


:applauso: come si pronuncia il nostro CAF e come vuole il common sense . Mentre invece un chiarimento giornalistico (sole) ribadisce che fin quando non risulta da atto notarile questo diritto reale di godimento , il beneficio di sospensione spetta solo al residente intestatario anche se genitore.. Li proponeva il caso di due coniugi )co-intestatari , di cui Uno residente nell'abitazione principale mentre altro coniuge presso altra dimora. A detta del cronista consulente, pare che il beneficio spetti solo al coniuge residente. Non specificava però se per suddetta abitazione principale vale il principio della franchigia per un coniuge non residente, Se intesa come seconda casa. o seconda prima casa.
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Nel caso di due coniugi che abbiano ognuno una abitazione nello stesso comune e abbiano due residenze diverse (ognuno nella propria casa), ai fini IMU è considerata prima casa soltanto una delle due a meno che i due coniugi siano separati con sentenza omologata dal tribunale: il comune concede agevolazioni per una sola abitazione. Se le due abitazioni fossero in due comuni diversi, i due coniugi, residenti uno in un comune e uno in un altro, possono godere entrambi di agevolazioni IMU abitazione principale.
Se due coniugi comproprietari di una unica abitazione, uno ha la residenza e uno no, per chi non ci vive dovrebbe essere seconda casa. Ciao.
 

profitto

Membro Attivo
Se due coniugi comproprietari di una unica abitazione, uno ha la residenza e uno no, per chi non ci vive dovrebbe essere seconda casa. Ciao.



bene , allora nel caso proposto al post #1 relativamente al coniuge e al figlio che sono attualmente cointestatari , il figlio avrebbe onere di pagamento IMU seconda casa per la quota di proprietà pur di fatto non residente mentre invece è residente la madre per l'intero anno , salvo che non si faccia un atto di diritto reale di godimento in favore della madre per il 100%? Il caf attribuiva questa logica dell'atto come presunta e non indispensabile. L'articolo del sole invece sembrava ribadire il contrario . ovvero serve un atto notarile che attesti questo diritto malgrado la conservazione della titolarità parziale del figlio (come da atti)

Nota: il figlio ha altra abitazione principale e unità immobiliari contigue a questa dove risiede (stesso comune catastale). Oltre a questa , risulta cosi titolare per il 50% anche dall'abitazione principale dei genitori, me effettivamente vive da sempre e solo la madre cointestataria insieme all'altro genitore defunto, e ora usufruisce del beneficio di sospensione o piuttosto della franchigia (detrazione).



fammi sapè. grazie per ora
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
No, in questo caso funziona come spiegato precedentemente con il diritto di abitazione al 100% del coniuge superstite mentre il figlio paga per l'abitazione dove risiede come prima casa per la sua percentuale di proprietà (se il coniuge superstite ha ereditato anche una quota di abitazione dove vive il figlio, per questa percentuale il vedovo paga come 2^ casa, eventualmente con riduzione per comodato gratuito ai familiari, se il comune ha deliberato in tal senso). Ciao.
 

profitto

Membro Attivo
D'accordo . Quindi il coniuge superstite gode del diritto di abitazione 100% come da consulto caf , e si può esonerare dal pagamento già per via della franchigia (detrazione 200 eur) , e nell'anno corrente per beneficio di sospensione IMU.
Spero che il figlio titolare per la sua quota non venga considerato inadempiente al tributo e possa subire contestazione per pagamento IMU seconda casa non assolto. Potrei informarmi se ci sono deliber comunali riguardo al soggetto comodato gratuito che indichi. Ma se rassicuri tu che sei indipendente , piuttosto che il dipendente del pubblico impiego , mi sentirei quasi quasi in una botte di ferro. Grazie ancora cara S.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
un chiarimento giornalistico (sole) ribadisce che fin quando non risulta da atto notarile questo diritto reale di godimento
Per il diritto di abitazione ex art. 540, comma 2 c.c. non occorre certamente un atto notarile. E' riservato al coniuge dalla legge, in presenza dei requisiti previsti da quell'articolo del codice civile.
 

profitto

Membro Attivo
Buono a sapersi . Il caso dell'articolo sul sole era forse riferito ai coniugi che vivevano in abitazini distinte pur comproprietarie di una delle abitazioni , dove un solo coniuge era residente abitualmente. mentre l'altro del tutto residente presso altra dimora.
Suggeriva cosi il beneficio di sospensione in favore di un solo coniuge per la sua quota di titolarità ovvero 50% , e l'altro coniuge titolare per la restante parte non poteva beneficiare di questa sospensione perchè viveva altrove.
 

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