chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Non hai ragione ma mille volte ragione purtroppo oggi come oggi se non ci si sbatte il muso persone oneste come te e tante altre non ci credono ( sig. sig. ci sono capitato anche io con una macchina ed era tutto scritto per contratto )
Per l'avvocato: il mio consiglio era non per una cattiva interpretazione o discordante davo solo lo spunto di maggior riflessione, anche se con perdite maggiori ma immediato altrimenti il consiglio era più che giusto.
 

giub

Membro Junior
Proprietario Casa
Nel tuo caso si pone un ulteriore problema, quello della tempestività della denuncia: i vizi non occulti, infatti, devono essere denunciati entro otto giorni dalla consegna
Ciao,
in realtà il videocifono, oltre ad essere posizionato in basso, tuttora non funziona (non si accende la telecamera).
Comunque il problema era abbastanza occulto, nel senso che me ne sono accorto soltanto qualche mese dopo quando sono andato a traslocare...prim non ci avevo fatto caso...

Ho trovato quanto segue, sebbene si riferisca nello specifico ad un appalto, pensi si possa applicare per estensione a casi come il mio?

DA QUANDO DECORRONO I TEMPI DELLA DENUNCIA DEI VIZI E DIFETTI: La Cassazione (sentenza n. 1655/1986) ha precisato che momento della “scoperta del vizio” non si deve necessariamente intendere quello in cui il committente si accorge che esiste un problema nell’edificio o si manifesta una qualsiasi anomalia.


La scoperta del vizio si data con il momento in cui ragionevolmente si rafforza la certezza che il vizio e/o difetto dell’immobile è conseguente ad una potenziale responsabilità dell’appaltatore nell’esecuzione dell’opera stessa. In successive sentenze, la Corte di Cassazione, ha poi affermato che la consapevolezza decorre nel momento in cui viene redatta una perizia da parte di un Perito tecnico dalla quale emergono forti indizi circa la possibile responsabilità dell’appaltatore
 

Avvocato Luigi Polidoro

Membro Attivo
Professionista
Il carattere palese o non palese di un vizio è un concetto generale, valido sia nell'ipotesi di contratto di vendita che in quello di appalto. Quindi le massime da te citate sono conferenti.... ma ricordati che esse esprimono generali che devono poi essere calate nella fattispecie...
Il mancato completamento del giardino è certamente un vizio palese. Il mancato funzionamento del citofono può esserlo.
Comunque non è questa la sede per discettare degli orientamenti giurisprudenziali in tema di natura del vizio costruttivo e di rispetto dei termini decadenziali...
 

giub

Membro Junior
Proprietario Casa
i vizi non occulti, infatti, devono essere denunciati entro otto giorni dalla consegna.


Sempre per parlare....ma con gli immobili non si applicare l'art. 1667 c.c. (vizi c.d. "non gravi")?
Codice civile - art. 1667 "difformità e vizi dell'opera"L’appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purchè, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.

L’azione contro l’appaltato si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purchè le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi due anni dalla consegna.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto