Cia

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Il mio comune di residenza nel calcolare la soffitta, il garage e la cantina ha applicato la stessa intera aliquota dell'appartamento (la c.d. superficie calpestabile) senza alcun abbattimento nella metratura, calcolando quindi gli effettivi mq. anche in questi locali. A me la cosa sembra alquanto assurda, considerando l'uso sporadico che si fa di questi locali. La mia obiezione in tal senso sollevata presso l'ufficio preposto non ha sortito effetto alcuno. Che ne pensate?
 

Nemesis

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Che ne pensate?
Che l'ufficio preposto dovrebbe (ri)leggere l'Allegato C al D.P.R. n. 138/1998.
Il quale prevede che la superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, è computata nella misura:
- del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani principali e/o con i vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;
- del 25 per cento qualora non comunicanti.
 
Ultima modifica:

Cia

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Grazie. Ma ....il DPR citato da te è ancora in vigore oppure ha subito variazioni, magari dando ai comuni la facoltà di fare diversamente? E soprattutto, il disposto vale ai fini TARSU (adesso TARES) oppure solo ai fini catastali, visto che si tratta di una imposta sostitutiva di altre passate?
Prima di agire vorrei essere sicuro della giustezza della contestazione .......
 

Nemesis

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il DPR citato da te è ancora in vigore oppure ha subito variazioni, magari dando ai comuni la facoltà di fare diversamente? E soprattutto, il disposto vale ai fini TARSU
Il D.P.R. citato è in vigore.
E si applica anche ai fini della TARSU. Tenendo presente anche dei periodi aggiunti al comma 3 dell'art. 70 del D. Lgs. n. 507/1993 (norma istitutiva della TARSU) con l'art. 1, comma 340 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005):
«A decorrere dal 1 gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
(omissis)".
Per quanto riguarda la TARES, l'art. 14, comma 9 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 prevede che:
"(omissis)
Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto
legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
(omissis)".
 

Cia

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Proprietario Casa
In conclusione, non saprei come impostare il contenzioso essendoci difformità di vedute col mio comune sugli effettivi mq da considerare sia per quanto concerne la Tarsu (fino al 31 dicembre scorso) sia per la Tares (il mio comune, in attesa dell'apposito regolamento, ha fissato le quote in acconto). Per questo, sperando di non chiedere troppo, allego la planimetria della casa in scala 1:200 per essere sicuro della giustezza dei pagamenti.
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