clioclio

Membro Junior
Professionista
Buonasera

Nell'unico 2014 presentata per conto del de cuius, il quale ha sostenuto la spesa del 36% nell'anno 2013, può detrarsi in quell'anno tale spesa e poi gli eredi se la porta in detrazione nei prossimi anni?
Oppure per forza gli eredi?

Grazie
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Nell'unico 2014 presentata per conto del de cuius, il quale ha sostenuto la spesa del 36% nell'anno 2013
La detrazione è del 50% per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014.
può detrarsi in quell'anno tale spesa
La dichiarazione 2014 per i redditi 2013 del de cuius conterrà la prima rata della detrazione.
poi gli eredi se la porta in detrazione nei prossimi anni?
Il beneficio fiscale si trasmette per intero, ma esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Pertanto:
- se l’immobile è concesso in locazione o comodato a terzi, la detrazione viene persa, in quanto gli eredi proprietari non possono disporre dell’immobile a proprio piacimento;
- se l’immobile è lasciato libero, ossia è un’unità immobiliare a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;
- in caso di più eredi, se uno solo abita nell’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, poiché gli altri eredi non ne hanno più la disponibilità;
- in caso di rinuncia all’eredità da parte del coniuge superstite che mantiene il solo diritto di abitazione ex art. 540 comma 2 c.c., venendo meno la condizione di erede in capo al coniuge, quest’ultimo non può fruire delle residue quote di detrazione (in quanto non erede) né possono fruirne gli eredi (per es. i figli), in quanto non detengono il bene.
Quanto sopra vale per tutti gli anni in cui si verificano le sopraccitate condizioni.
 
Ultima modifica:

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Questa cosa è molto strana (= iniqua), puoi citare la fonte?
- Art. 2, comma 5 della legge n. 289/2002:
"(omissis)
In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
(omissis)"
Con la Circolare del 10/06/2004 n. 24 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso (risposta 1.1) è stato chiarito che la "detenzione materiale e diretta del bene", alla quale è subordinata la possibilità di continuare a fruire della detrazione da parte dell’erede sussiste qualora l'erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile ad abitazione principale.
Con la Circolare del 13/05/2011 n. 20 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - risposta 2.2 è stato chiarito che:
"Con il contratto di comodato di un bene mobile o immobile, ai sensi dell’articolo 1803 e ss. del codice civile, la disponibilità del bene è attribuita al comodatario che lo detiene affinché se ne serva per un tempo e un uso determinato con l’obbligo di restituirlo. L’erede, concedendo in comodato l’immobile, non può più disporne in modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius".
 
J

jac1.0

Ospite
Quindi comodando l'immobile ci guadagna lo Stato (non concedendo le detrazioni): secondo te è giusto? A me pare iniquo!
Invece lo Stato dovrebbe premiare il locatore che immette un immobile nel mercato delle locazioni.
 

GianfrancoElly

Membro Attivo
Proprietario Casa
La regola che si possono avere le detrazioni per ristrutturazioni solo se si dispone dell'immobile vale anche per i vivi? Cioè se ho un appartamento, lo ristrutturo e poi l'affitto perdo le detrazioni?
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto