Ennio Alessandro Rossi

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Art. 32 della legge 27 luglio 1978 n. 378 il quale per le locazioni ad uso diverso da quelle abitative 6+6 dispone che “le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira. Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale”.

ABITATIVO : adeguamento al 75% o al 100%?
L'adeguamento sul canone di locazione cambia a seconda del contratto. Per chi ha stipulato un contratto concordato, il tipico 3+2, la legge prevede un adeguamento annuale al 75% della rivalutazione Istat. Per chi invece ha stipulato un contratto libero, 4 + 4 anni, l'aumento Istat applicabile è pari al 100% della rivalutazione.

L'aumento dell istat 100% per i contratti 4+4 è figlio della abrogazione ( prevista ex art.14 c.4 legge 431/98 ) dell' art. 24 legge 392.78 che prevedeva che l' aumento istat fosse contenuto nel limite del 75%

L'aumento istat nel limite massimo al 75% per i contratto 3+2 ( e cugini) è prevista dal DM 30.12.2002 articolo 1, comma 9
 
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adimecasa

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e se nel contratto viene stabilito che l'aumento ISTAT sara aggiornato ogni anno automaticamente nella misura del 100% della variazioni assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'istat
oppure nella misura dell'intera variazione assoluta in aumento dell'indice dei consumo accertato dall'istat per le famiglie di ecc.
 

Nemesis

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e se nel contratto viene stabilito che l'aumento ISTAT sara aggiornato ogni anno automaticamente nella misura del 100% della variazioni assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'istat
oppure nella misura dell'intera variazione assoluta in aumento dell'indice dei consumo accertato dall'istat per le famiglie di ecc.
Per le locazioni a uso diverso da quello di abitazione di durata non superiore ai sei anni (o ai nove anni se l'immobile è adibito ad attività alberghiere, all'esercizio di imprese assimilate ai sensi dell'articolo 1786 del codice civile o all'esercizio di attività teatrali) quella clausola sarebbe nulla, ex art. 79 della legge n. 392/1978. Quella clausola sarebbe lecita solo se sia stato pattuito un canone annuo superiore a 250.000 euro, e che non si riferisca a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale (e ciò in virtù del comma 3 dell'art. 79, introdotto dall'art. 18 del D.L. n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014).
Pertanto, al di fuori dell'ipotesi di cui sopra, la clausola contrattuale che stabilisca un aggiornamento superiore al 75% dell'indice FOI dell'ISTAT è lecita solo se la durata contrattuale è superiore ai sei anni (o nove anni, come sopra descritto).
 
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adimecasa

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di contratti ad uso diverso da quelli residenziali ne ho fatto a josa e tutti con aumento ISTAT nella misura dell'intera variazione assoluta accertata dall'istat, ora vedrò di applicare il 75% in base alle vostre chiarificazioni, ma non modifico i contratti e non faccio nessuna integrazioni hai contratti, e auguri a tutti per il 6 gennaio
 

Nemesis

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ma non modifico i contratti e non faccio nessuna integrazioni hai contratti
Art. 79, comma 2 della legge n. 392/1978:
"Il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, può ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge".
 

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