tuonoblu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Sorvolo sulla leggerezza dimostrata dal Giudice: in assenza di CTU, impossibile aver una chiara cognizione dello stato dei luoghi e dell' incidenza del titolo di ciascuno sui medesimi; tanto valeva giocare rosso/nero alla roulette; mala tempora quelli in cui il giudice, presuntuosamente, si arroghi il diritto di onniscenza.

Domanda: il suo legale praticò la strada dell'usucapione (quantomeno in subordine)? Si sarebbe infatti potuto replicare come Ella, anche in assenza di titolo alcuno ad aprire la porta, avrebbe quantomeno acquisito tal diritto per decorso del tempo + acclarato animus possidendi. In tal caso più che motivo d'appello susste sua azionabilità ai fini dell'usucapione.

Quanto all'appello ve ne sono tutti i presupposti; si confronti con un legale all'altezza e pianifichi attentamente il da farsi.

Grazie
per la risposta , la ritengo molto esaustiva, comunque, purtroppo il mio legale non praticò la strada dell'usucapione, poichè, non vi era motivo di avvalersene, proprio per il fatto che la presenza della porta era ed è legittimata dal una concessione edilizia.
Piuttosto, oltre ai presupporti dell'appello potrei anche avvalermi del diritto di usucapione?

Grazie ancora
 
O

Ollj

Ospite
A mio avviso sì e si sarebbe dovuto operare in tal senso sin dall'inizio; vero che Lei ha titolo e che il suo diritto a mantenere la porta si fonda sul titolo di proprietario esclusivo, ma altrettanto vero che mai ci si deve privare di un'opportunità quando questa si presenta: vanno sempre usate tutte le frecce a propria disposizione....
Lei in qualità di convenuto dal Condominio avrebbe potuto agire su due piani:
- contestando la chiusura della potra adducendo il suo titolo di proprietà ab initio.
- contestando che l'opera non alterava staticità estetica del bene comune
- da ultimo e in subordine, proprio nell'eventualità che il Giudice non ritenesse tutto ciò rilevante (come accaduto nel suo caso per difetto procedurale), eccependo l'usucapione del diritto.
Si confronti con un buon legale e valuti se, alla luce di come fu gestito il 1° grado, ciò possa essere oggetto d'appello, o invece motivo per un'azione diretta da parte sua contro il Condominio; tutto dipende dal petitum introdotto, dalle considerazioni svolte in fase istruttoria e così via..... Importante valutare con attenzione e non lasciare nulla al caso.
 

tuonoblu

Membro Attivo
Proprietario Casa
A mio avviso sì e si sarebbe dovuto operare in tal senso sin dall'inizio; vero che Lei ha titolo e che il suo diritto a mantenere la porta si fonda sul titolo di proprietario esclusivo, ma altrettanto vero che mai ci si deve privare di un'opportunità quando questa si presenta: vanno sempre usate tutte le frecce a propria disposizione....
Lei in qualità di convenuto dal Condominio avrebbe potuto agire su due piani:
- contestando la chiusura della potra adducendo il suo titolo di proprietà ab initio.
- contestando che l'opera non alterava staticità estetica del bene comune
- da ultimo e in subordine, proprio nell'eventualità che il Giudice non ritenesse tutto ciò rilevante (come accaduto nel suo caso per difetto procedurale), eccependo l'usucapione del diritto.
Si confronti con un buon legale e valuti se, alla luce di come fu gestito il 1° grado, ciò possa essere oggetto d'appello, o invece motivo per un'azione diretta da parte sua contro il Condominio; tutto dipende dal petitum introdotto, dalle considerazioni svolte in fase istruttoria e così via..... Importante valutare con attenzione e non lasciare nulla al caso.

Ok
grazie per l'attenzione e per i consiglii
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Concordo con @Gianco la causa è stata impostata un po' alla cieca dove i dati all'avvocato avrebbe dovuto fornirglieli il Geometra o un altro professionista tecnico.
L'avvocato è in grado di impostare perfettamente una pratica in Tribunale ma ha necessità del Tecnico che faccia uno screening attento dell'immobile e possa produrre una relazione firmata e timbrata dove (in base ai documenti raccolti in Comune e a Catasto) conferma o meno la corrispondenza tra la situazione reale (stato di fatto) con la situazione documentale.
Non è competenza dell'avvocato cercare le eventuali corrispondenze, ma sulla base di esse e di una precisa relazione fare le sue deduzioni giuridiche che posso dare ristoro alla Committenza; come non è competenza del tecnico predisporre una causa ne confronti di qualcuno.

Anche i notai in tema di catasto (faccio questo esempio perché mi viene in mente una mia esperienza) non hanno la competenze per dirti con sicurezza se un edificio debba essere ad esempio un A/2, A/3 o A/4..di solito il catasto lo fanno i Geometri, però il notaio sulla base del nostro accatastamento (già evaso dal Entrate) e con la sua tipica conoscenza giuridica predisporrà l'atto.

A ciascuno il suo, quando si cerca di saltarne uno, vengo fuori questi casini qui.
 

tuonoblu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Concordo con @Gianco la causa è stata impostata un po' alla cieca dove i dati all'avvocato avrebbe dovuto fornirglieli il Geometra o un altro professionista tecnico.
L'avvocato è in grado di impostare perfettamente una pratica in Tribunale ma ha necessità del Tecnico che faccia uno screening attento dell'immobile e possa produrre una relazione firmata e timbrata dove (in base ai documenti raccolti in Comune e a Catasto) conferma o meno la corrispondenza tra la situazione reale (stato di fatto) con la situazione documentale.
Non è competenza dell'avvocato cercare le eventuali corrispondenze, ma sulla base di esse e di una precisa relazione fare le sue deduzioni giuridiche che posso dare ristoro alla Committenza; come non è competenza del tecnico predisporre una causa ne confronti di qualcuno.

Anche i notai in tema di catasto (faccio questo esempio perché mi viene in mente una mia esperienza) non hanno la competenze per dirti con sicurezza se un edificio debba essere ad esempio un A/2, A/3 o A/4..di solito il catasto lo fanno i Geometri, però il notaio sulla base del nostro accatastamento (già evaso dal Entrate) e con la sua tipica conoscenza giuridica predisporrà l'atto.

A ciascuno il suo, quando si cerca di saltarne uno, vengo fuori questi casini qui.

concordo
il giudizio è stato affrontato con superficialità, poichè credo che dalla situazione reale così lampante ed evidente non è scaturito l'interesse ad approfondire qualche aspetto acquisito per scontato da parte dell'avvocato ma ingenuamente anche da parte mia.

Adesso faccio un ulteriore domanda:
nell'ipotesi che si proceda per l'appello, dovrò eseguire quanto disposto dalla sentenza di primo grado cioè chiudere la porta di comunicazione o posso chiedere di temporeggiare in attesa dell'esito del giudizio di secondo grado?
 

tuonoblu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Sorvolo sulla leggerezza dimostrata dal Giudice: in assenza di CTU, impossibile aver una chiara cognizione dello stato dei luoghi e dell' incidenza del titolo di ciascuno sui medesimi; tanto valeva giocare rosso/nero alla roulette; mala tempora quelli in cui il giudice, presuntuosamente, si arroghi il diritto di onniscenza.

Domanda: il suo legale praticò la strada dell'usucapione (quantomeno in subordine)? Si sarebbe infatti potuto replicare come Ella, anche in assenza di titolo alcuno ad aprire la porta, avrebbe quantomeno acquisito tal diritto per decorso del tempo + acclarato animus possidendi. In tal caso più che motivo d'appello susste sua azionabilità ai fini dell'usucapione.

Quanto all'appello ve ne sono tutti i presupposti; si confronti con un legale all'altezza e pianifichi attentamente il da farsi.

Nell'ipotesi che si proceda per l'appello, dovrò eseguire quanto i lavori disposti dalla sentenza di primo grado e cioè chiudere la porta di comunicazione o posso chiedere di sospenderli momentaneamente (considerato che si tratta di un errore ) e temporeggiare in attesa dell'esito del giudizio di secondo grado?

Grazie
 
O

Ollj

Ospite
Art. 283/337 cpc: appellare una sentenza non sospende l'esecuzione della medesima. Solo il giudice dell'appello può sospendere, su istanza di parte, l'esecuzione della sentenza impugnata. Va quindi fatto appello e proposta istanza di sospensione relativamente al 1° grado; diversamente.....
 

tuonoblu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Art. 283/337 cpc: appellare una sentenza non sospende l'esecuzione della medesima. Solo il giudice dell'appello può sospendere, su istanza di parte, l'esecuzione della sentenza impugnata. Va quindi fatto appello e proposta istanza di sospensione relativamente al 1° grado; diversamente.....

Ok,
quindi nell'ipotesi il giudice d'appello non concordi una mia richiesta di sospensiva del giudizio di 1° grado devo tenermi in misura di eseguire i lavori (chiusura/muratura della porta) ed eventualmente, se il giudizio in 2° grado accogliesse la mia richiesta la controparte dovrà riaprirla?
 
O

Ollj

Ospite
Certo. Con la sentenza d`appello sara`liquidato in tutto (anche di quanto speso per eseguire la sentenza)
 

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