• Autore discussione Autore discussione arcy
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Le prove si portano a prescindere...e il ricorso in appello serve anche a riparare alle dimenticanze.
Che la Corte di secondo grado replichi sempre quanto deciso dal singolo Giudice del primo...non credo sia dimostrato dalle statistiche.
Non infrequente che serva arrivare in Cassazione per vedere "regolato" il giudizio errato dei gradi precedenti.
Non posso che ribadire quanto già espresso.
La "porta" è tua e legittima indipendentemente dal progetto.

Mi allineo perfettamente al tuo pensiero, poichè, seppure per dimenticanza o omissione dell'avvocato, invalidare o screditare la fondatezza di una prova che dimostri, sulla scorta del previsto progetto, l'esistenza di quella porta.
 
Sempre con art. 345 cpc si dovra' far di conto....

"Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, e non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio"
 
Sempre con art. 345 cpc si dovra' far di conto....

"Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, e non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio"
quindi seppur costituendo una prova, (dimenticata dall'avvocato) non può scaturire alcun appello o non può atteggiarsi la presunzione di un proprio diritto.

quindi qualsiasi richiesta della controparte che non viene contestata opportunamente con prove e documenti non può essere contestata successivamente per sopraggiunti motivi o prove .
 
quindi seppur costituendo una prova, (dimenticata dall'avvocato) non può scaturire alcun appello o non può atteggiarsi la presunzione di un proprio diritto.

quindi qualsiasi richiesta della controparte che non viene contestata opportunamente con prove e documenti non può essere contestata successivamente per sopraggiunti motivi o prove .

Che bel sistema giudiziario precario........
 
Sempre con art. 345 cpc si dovra' far di conto....

"Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, e non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio"

pur prendendo atto delle procedure processuali e metodi , mi chiedo ma vorrei chiederlo a chi ha deciso (giudice), poiché è l unica via di accesso all atrio, disponendo l eliminazione della porta come farò ad accedere nel mio atrio ?
Aggiungo che nel predetto atrio sono allocati gli autoclavi per gli impianti idrici a servizio delle unità abitative site al piano terra e al primo piano?
insomma un bel problema di non poco conto.........
Ovviamente al giudice non importa tutto questo........l importante è applicare le procedure con i paraocchi..........
 
Spiace rimarcare che, se le cose stanno come sono state proposte, siamo in presenza di un tecnico, se ha espresso un parere, di un avvocato e di un giudice che, palesemente, non conoscono il loro mestiere,
 
Come detto da Dimaraz:
non d'impossibilità si tratta ma di "aleatorietà"; infatti l'art.345 cpc ben prevede la possibilità di presentare nuove prove:
- discrezionalità del giudice
- onere probatorio dell'appellante (impossibilità)
 

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