No. Tutto deve essere formalizzato e un sms non basta.
Ciò vale in primis per la comunicazione di recesso anticipato del suo conduttore. Mancante tal comunicazione, a tutt'oggi il suo conduttore risulta regolarmente in possesso dell'immobile (con relativo obbligo di corrispondere il canone). In presenza di morosità non avrà altra alternativa che procedere con lo sfratto.
Vedasi ad esempio
Cassazione civile, Sezione III, sentenza del 17.1.2012, n. 549
"Ai fini del valido ed efficace esercizio del diritto potestativo di recesso del conduttore, a norma della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27, comma 8, è sufficiente che egli manifesti, con lettera raccomandata o altra modalità equipollente, al locatore il grave motivo per cui intende recedere dal contratto di locazione, senza avere anche l'onere di spiegare le ragioni di fatto, di diritto o economiche su cui tale motivo è fondato, ne1 di darne la prova perchè queste attività devono esser svolte in caso di contestazione da parte del locatore"
Cassazione civile, Sez. III, 07 gennaio 2011
"è possibile, quindi, che la disdetta sia contenuta in un atto processuale come l'intimazione di sfratto per finita locazione, nel quale, però, a tal fine, deve essere espressa chiaramente e senza possibilità di equivoci la suddetta volontà del locatore ovvero risultare che la stessa sia presupposta logicamente e giuridicamente"
Cassazione civile, Sez. III, 08-03-2007, n. 5328.
"... Il recesso del conduttore dal contratto, indipendentemente dai patti contrattuali, qualora ricorrano gravi motivi, deve essere effettuato con lettera raccomandata, da comunicarsi al locatore, con preavviso di almeno sei mesi, non essendo configurabile un diritto del conduttore al recesso immediatamente operativo..."