propiroma

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Proprietario Casa
Salve,
sicuramente avrete già trattato l'argomento e vi sarei grato se mi diceste in quale settore del forum, in ogni modo vorrei chiedere un vostro parere sul mio caso: nel 2013 solo state rifatte le facciate del condominio in cui possiedo una unità immobiliare al penultimo piano che ahimè uso ormai pochissimo, prima di allora avevo una vecchia tenda da sole che su richiesta di un condomino che aveva i contatti con la ditta ho volentieri fatto togliere per facilitare la ripulitura e fin qui tutto bene. Qualche tempo dopo torno in quella casa e mi accorgo che dove avevo la tenda sono stati fatti passare i cavi di antenne private che prima passavano altrove, e non senza mio stupore ora non potrei più rimontare una tenda come e nello stesso posto della precedente, spazio che ritengo sicuramente appartenga alla mia unità immobiliare, non solo, alcuni fili poggiano sulla ringhiera del mio balcone. Al vedere ciò mi sono affrettato a comunicare l'accaduto all'amministratore che mi ha assicurato che se ne sarebbe occupato, ma a tutt'oggi i fili (2016!) sono ancora lì nonostante mi sia permesso di lasciare dei messaggi scritti nelle rispettive cassette postali die proprietari dei cavi affinché si affrettassero rimuovessero cosa che non hanno mai fatto. Non volendo ulteriormente mettermi a pregare per una cosa che ritengo ovvia che non possa essere fatta cosa mi consigliereste fare, avviare un'azione legale facendo rimuovere i cavi e verso chi? O cos'altro? Grazie a tutti!
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
La "parete/muro esterno" di un condominio non è di tua proprietà ma è un "bene comune".
Riguardo ai "cavi di antenna" saresti comunque tenuto a sopportare una "servitù" stante l'estistenza di un "diritto all'informazione".

Male hai fatto a non ripristinare subito la tenda...ora, qualora i tuoi vicini non "sentano agioni" per agire saresti costretto ad intraprendere azione legale (prima passate dal "mediatore")...con esito non scontato...ma spese certe.

Insisti anche di persona con i proprietari dei cavi in modo che provvedano a spostarli...prevvisando che intendi agire per vie legali in mancanza.
Il "ricollocamento" costa sicuramente meno che iniziare una causa.

Qualche "asso" nella manica potesti averlo se:
1-esistesse già un cavo di discesa intubato (e quelli "volanti fossero solo cavi per paraboliche" personali.
2-vi fosse qualche normativa "ristrettiva" in ambito comunale.
 

propiroma

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie dell'utile risposta! Avevo però letto più volte che la giurisprudenza in materia (soprattutto il D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in part. 397 2° comma) considera di proprietà l'area esterna o meglio la "proiezione esterna" relativa alla propria unità immobiliare nella piena ed esclusiva disponibilità del condomino impedendo l'eventuale indebita immissione da parte di altri, insomma lo spazio esterno relativo alla propria abitazione non può essere limitato da altri senza alcun accordo o votazione condominiale. So benissimo che ci saranno dei costi ma se il giudice mi riconosce la ragione posso far addebitare tutti i costi legali a carico di chi ha compiuto l'abuso, del resto se ho tolto la tenda i bracci per fissarla sono rimasti in sede sulla ringhiera e quindi potrei dimostrare che quello spazio era e rimane nella mia disponibilità. Grazie di nuovo e attendo altre gradite osservazioni.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Non confondere area orrizzontale con verticale.
I muri maestri per come hai descritto l'edificio sono sempre condominiali (comuni).
Questo non da facoltà assoluta agli altri di disporre a proprio piacimento ma vincola pure te.

Per quanto riguarda le spese processuali e dei legali ...dal "mediatore" nulla potrai chiedere e i caso di "causa" il Giudice pur riconoscendoti il diritto potrebbe disporre "compensazione" fra le parti.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
il D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in part. 397 2° comma
Quel comma stabiliva che:
Le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.
Ma quell'articolo, come molti altri di quel D.P.R., fu abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 259/2003, il cui art. 209 è la norma in vigore.
 

propiroma

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie Nemesis, ma il comma 2 dell'articolo che mi hai citato non mi pare sia diverso da quello dell'art.397, anzi mi pare sia stato semplicemente copiato.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
ma prima dove passavano le discese delle antenne? Chiedi il ripristino ante lavori della facciata. La nuova situazione potrebbe implicare la violazione del diritto di proprietà: è vero che il muro esterno è condominiale, ma l'interno è di proprietà. Se si piazza qualcosa all'esterno davanti alla proprietà altrui, si crea una servitù e si riduce il fronte di affaccio della proprietà stessa. Questo principio à stato portato avanti in una causa dove per installare due canne fumarie condominiale ci si era appoggiati per il loro fissaggio alle strutture frangi sole di logge murate e finestrate, per ampliare locali cucine.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
da: Dlgs 259/03
Art. 209
Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica.

1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.

2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, ne' arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi.

3. Si applicano all'installazione delle antenne l'articolo 91, nonche' il settimo comma dell'articolo 92.

4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero.

5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato e' necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui e' dovuta un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, ne' arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi.

Se rileggi quanto postato in precedenza non si discute sull'uso di una proprietà privata ma del muro perimetrale di un edificio (condominio) che la Legge prevede essere "bene comune".

Quindi certamente il tuo appunto vale per l'area (terrazzo) ma non per il muro (parete esterna).
Questo non tolgie che esistendo un elemento (struttura/telaio per tenda) già prefissato chi ha provveduto alla posa di cavi doveva evitare di impedirne l'uso.
 

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