giorgio duri

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Affittando una casa ad X se poi questi, nel corso del periodo di affitto, decide di far vivere in casa con lui un qualsiasi altro suo famigliare Y alla morte di X il contratto non decade automaticamente per la scomparsa dell'affittuario ma continua a favore del famigliare Y?
Questo anche nel caso in cui Y ha una sua abitazione o comunque ha la residenza presso altro indirizzo diverso dalla casa affittata da X?
Grazie a chiunque sappia darmi una indicazione precisa.
 
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uva

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Proprietario Casa
La successione nel contratto di locazione in caso di morte dell'inquilino è regolata dall'art. 6 l. 392/1978:

Art. 6
Successione nel contratto

In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo. In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l’altro coniuge se tra i due si sia così convenuto(1).

(1) La Corte Cost., con sentenza 7 aprile 1988, n. 404, ha dichiarato: l’illegittimità cost. del presente comma, nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio; l’illegittimità cost. del terzo comma, nella parte in cui non prevede che il coniuge separato di fatto succeda al conduttore, se tra i due si sia così convenuto; l’illegittimità dell’art. 6, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente quando vi sia prole naturale.


Quindi quando muore un inquilino se ci sono situazioni non chiare (lontani parenti o amici che vivevano con lui) io chiedo lo stato di famiglia dal quale risulta chi era "abitualmente convivente" con il conduttore deceduto. Solo queste persone hanno diritto a subentrare nel contratto.

Nel tuo caso: se Y risiede altrove non mi pare possa sostenere di essere un familiare convivente di X deceduto. Quindi direi che non ha diritto di subentrare nel contratto di locazione.
 

giorgio duri

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie ... mi tranquillizzi perché un avvocato di mia conoscenza sosteneva il fatto che avessero residenza altrove fosse ininfluente!!

Le cose nei particolari stanno così: a mia cognata ormai anziana per favorirla vorrei fare un affitto a canone agevolato (anzi ad un prezzo ancora inferiore di quando risulterebbe dal calcolo) e questo dal momento che ho acquistato la sua abitazione, senza alcuna clausola, ma desidero comunque che ella ci possa restare fino alla sua morte.

Con lei però vivono le due figlie che sono residenti altrove (una sposata con tutta la sua famiglia e l'altra pure sposata ma che si sta separando tuttavia ancora non ha fatto nulla tranne che venire dalla madre per evitare furibonde liti con il marito).

Attualmente nello stato di famiglia di mia cognata risulta dunque solo lei.
Facendo il contratto a canone agevolato devo fare un 3 + 2.
In effetti temo che tutto questo tempo la poverina non sopravviva e però nel caso di scomparsa le figlie accampino diritti.
Ovviamente non intendo continuare il rapporto di affitto a questo prezzo irrisorio con altri, loro comprese.
Grazie ancora a te e a chi potrà portare un suo ulteriore contributo alla discussione.
Ciao a tutti e ...BUONA PASQUA:
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Attualmente nello stato di famiglia di mia cognata risulta dunque solo lei.
Ciò non toglie che in futuro una figlia (magari quella che si separerà dal marito) possa trasferirsi stabilmente da tua cognata, prendervi la residenza e formare un unico nucleo familiare con la madre.
E' rilevante la situazione alla morte del conduttore (sperando ovviamente avvenga il più tardi possibile: lunga vita a tua cognata!) che all'inizio della locazione non si può prevedere con certezza.

Espongo un caso analogo che mi capitò alcuni anni fa: appartamento locato ad una coppia di 70enni. Prima muore la moglie, poi il figlio (adulto, celibe e residente in altro Comune) va ad abitare col padre vedovo a causa trasferimento per motivi di lavoro. Dopo qualche anno muore il padre e il figlio pretende di rimanere lì iniziando una convivenza con una signora separata, insieme alla bambina di lei.
Però il figlio risulta ancora residente nell'altro Comune e la signora con la bimba risiedono in un'altra casa.
Li ho convinti che non avevano alcun diritto a subentrare nel contratto di locazione e dopo qualche mese sono andati via. Per mia fortuna non ho dovuto procedere legalmente per liberare il mio appartamento, che avevo intenzione di affittare a persone più affidabili (cosa che ho effettivamente fatto).

Buona Pasqua anche a te!
 

giorgio duri

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie ancora ...ne capitano di tutti i colori!!!
Certo moniterò la situazione ,specialmente se la figlia separanda dovesse effettivamente separarsi.
Mi risulta infatti che nel caso una persona faccia domanda al comune di trasferimento di residenza l'ufficio la concede immediatamente ma avverte il proprietario della cosa chiedendo se questo intenda fare opposizione.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Mi risulta infatti che nel caso una persona faccia domanda al comune di trasferimento di residenza l'ufficio la concede immediatamente ma avverte il proprietario
Questa prassi può variare da Comune a Comune.
A Torino non mi è mai capitato di ricevere comunicazioni quando l'inquilino (o altra persona a me sconosciuta che va ad abitare con lui) trasferisce la residenza nell'immobile locato.
Quindi, nel mio caso, non solo non potrei oppormi: non lo verrei neppure a sapere!
Forse è meglio che ti informi all'anagrafe del Comune dove si trova la casa per sapere come viene svolta la pratica.
 

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